martedì, 23 Aprile 2024

Assotravel, sancita dal GdP di Ancona la responsabilità alternativa tra Adv e TO

La sentenza chiarisce un punto rilevante sotto il profilo economico

In una recentissima sentenza (n. 395 del 04.05.05) emessa dall’Ufficio del Giudice di Pace di Ancona, con cui si affronta il tema dell’intermediazione nella vendita di pacchetti turistici, è stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell’agenzia venditrice rispetto alle responsabilità del tour operator.
Come si evince dalla motivazione della sentenza, il Giudicante ha fondato la sua decisione sull’interpretazione dell’art. 14 del dec. leg. 111/95, affermando che la responsabilità ivi prevista non è solidale, ma alternativa, essendo “l’organizzatore ed il venditore tenuti al risarcimento secondo le rispettive responsabilità”.
D’altra parte, come ancora precisa il Giudice di Pace di Ancona, “il legislatore, laddove ha voluto stabilire una responsabilità solidale tra i soggetti che operano nel campo turistico, l’ha espressamente prevista, come nel secondo comma della norma in commento”.
La giurisprudenza prevalentemente di merito, che ha affrontato la fattispecie dell’intermediazione nella vendita dei pacchetti turistici, in realtà ha sempre motivato la carenza di legittimazione passiva dell’agenzia venditrice ricorrendo (solo) alla figura del contratto di mandato con rappresentanza, al quale ha, infatti, sic et simpliciter ricondotto l’attività dalla stessa esercitata.
Non è mai stata, invece, approfondita l’interpretazione dell’art. 14 del citato decreto che, pur nella sua formulazione da taluni ritenuta ambigua, non lascia adito a dubbi sul differente tipo di responsabilità, ma che spesso ancora oggi – a distanza di 10 anni dall’entrata in vigore del dec. leg. 111/1995 – induce gli operatori del diritto a convenire in giudizio oltre al tour operator anche l’agenzia intermediaria, anche nel caso in cui a quest’ultima non venga contestata alcuna inadempienza agli obblighi derivanti dallo specifico contratto di mandato.
La sentenza del Giudice di Pace di Ancona viene pertanto a chiarire un punto rilevante, specie sotto il profilo economico, dal momento che molte agenzie si venivano a trovare nella posizione di convenute, dovendo pertanto nominare un proprio legale e subire dei costi, solo per richiedere alla prima udienza di essere estromesse dal processo seppur con difficoltà.
L’agenzia di viaggio coinvolta nel caso esaminato dal Giudice di Pace di Ancona era “difesa” dal Servizio Legale ASSOTRAVEL e la fattispecie dimostra, ancora una volta, la necessità che i contenziosi e le cause attinenti al settore turismo debbano essere preferibilmente seguiti da consulenti specializzati nel settore onde limitare interpretazioni lesive dei diritti delle imprese che possono essere ribaltati solo in sede di appello (laddove ammesso).
Una sentenza che precede di poco quella emessa a Pescara in materia di danno da vacanza rovinata attribuito, nel caso specifico, ad una compagnia aerea per lo smarrimento della valigia di un proprio cliente.
Una sentenza questa che conferma la pressante esigenza di seguire con attenzione, e senza reticenze, il tema della vacanza rovinata e del danno morale nel settore turismo.
Non un’azione di retroguardia, ma un’onesta valutazione sulle proprie possibili responsabilità ed una linea di condotta precisa in sede giudiziale onde evitare il rischio di sentenze abnormi ed agevolare la linea difensiva delle imprese che devono subirne i costi.

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