sabato, 18 Maggio 2024

Assotravel/1, ecco cosa cambia con l’approvazione della Riforma Biagi

Tutte le novità relative al lavoro “a progetto”

Riceviamo e trasmettiamo il comunicato diffuso dal servizio legale Assotravel:
Con la presente circolare saranno esaminati i criteri di tassazione dei compensi percepiti nell’ambito dei rapporti di lavoro a progetto e delle prestazioni occasionali, dopo l’attuazione della c.d. riforma Biagi (legge delega 14 febbraio 2003, n. 30, attuata con D.lg. 10 settembre 2003, n. 276).
Sulle ulteriori novità introdotte dalla riforma, come, ad esempio, il contratto di somministrazione di lavoro, ed altre tipologie contrattuali ad orario ridotto, modulato o flessibile e in generale per i profili più prettamente civilistici della disciplina, si rinvia alla Circolare n. 17686 del 17 ottobre 2003 dell’Area Welfare.
– Il lavoro “a progetto”:
Costituiscono caratteristiche essenziali del cosiddetto lavoro “a progetto” (artt. 61-69 del D.lg. 10 settembre 2003, n. 276):
l’autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’attività lavorativa dedotta nel contratto e finalizzata alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso; il coordinamento con il committente; la predisposizione del contratto di lavoro a progetto in forma scritta, con la descrizione del progetto o programma affidato al collaboratore, è obbligatoria ai fini della prova dell’esistenza del progetto o programma stesso, e dunque della qualificazione del rapporto come lavoro parasubordinato.
Dal punto di vista civilistico, va notato in primo luogo come l’obbligo di predisporre il progetto non abbia inciso sulla portata applicativa dell’art. 409 del codice di procedura civile, che definisce in maniera più ampia i rapporti di collaborazione quali quelli “che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”. Le caratteristiche dei rapporti di collaborazione continuativa e coordinata, così come individuate dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, non appaiono infatti mutate. Questa tesi, d’altra parte, è stata chiaramente confermata dal Ministero del lavoro (circolare n. 1 del 2004), che ha testualmente affermato che l’art. 409 “non risulta né abrogato, né modificato”.
Il progetto, programma di lavoro o fase di esso rappresenta, quindi, una mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa.
Il progetto, in particolare, consiste in un’attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione.
Il programma di lavoro, invece, si differenzia dal progetto in quanto non è direttamente collegato ad un risultato finale, bensì ad “un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali” (Circ. Min. Lav. n. 1/2004). In ogni caso, il fatto che la collaborazione sia finalizzata al raggiungimento di un determinato risultato, indicato dal progetto o programma o fase di esso, fa sì che il rapporto di lavoro a progetto sia sempre a tempo determinato o determinabile.
La determinazione dei tempi di lavoro e delle modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro a progetto è rimessa al collaboratore, che la esercita nel rispetto delle esigenze dell’organizzazione produttiva del committente. Il committente può impartire direttive al lavoratore a progetto, purché sia comunque assicurato un effettivo grado di autonomia del prestatore stesso. Diversamente che nel lavoro subordinato, infatti, il committente non è interessato ad ottenere la disponibilità di una prestazione lavorativa, ma di un risultato o un obiettivo individuati dal progetto stesso.
Le caratteristiche così evidenziate mostrano come le fattispecie di “lavoro a progetto” siano connotate, nell’ambito della normativa civilistica, da incisivi profili di autonomia.
Dal punto di vista fiscale, tuttavia, il rapporto di lavoro a progetto ed i relativi proventi percepiti continuano, di norma, ad essere inquadrati nell’ambito dei redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente (art. 50, lett. c-bis) del TUIR, che riproduce esattamente il previgente art. 47). Ciò determina, per il datore di lavoro, l’obbligo di effettuare le ritenute previste e di attribuire le detrazioni spettanti (attraverso rilascio di apposito cedolino-paga).
Si ricorda, inoltre, che i redditi percepiti nell’ambito di un rapporto di collaborazione sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, a condizione che la collaborazione non rientri nell’oggetto dell’arte o della professione esercitata, e ricada quindi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo disciplinato dall’art. 53 del TUIR.
Va infine rilevato che il trattamento fiscale delle collaborazioni coordinate e continuative, a progetto e non, è in ogni caso destinato a mutare in seguito alla completa attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale statale (legge 80/2003). La legge delega prevede infatti la “revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, con inclusione degli stessi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dall’esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo” (art. 2, comma 1, lett. c), n. 8).
– Le esclusioni dalla disciplina dei lavori a progetto:
Al fine di comprendere la portata delle novità introdotte con la riforma del mercato del lavoro, e gli eventuali effetti fiscali, è opportuno ricordare come il Ministero del lavoro abbia chiarito che la previsione del “progetto” è “finalizzata ad impedire l’utilizzo improprio o fraudolento delle collaborazioni coordinate e continuative” (Circ. n. 1/2004). La nuova disciplina, quindi, non si applica a quelle fattispecie che per il legislatore non presentano “significativi rischi di elusione” della normativa sul lavoro.
Queste eccezioni sono tassativamente individuate dall’art. 61, e riguardano:
le attività svolte dagli agenti e rappresentanti di commercio che continuano ad essere regolate dalle discipline speciali;
le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (24 ottobre 2003);
i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, come individuate dall’art. 90 della legge n. 289/2002;
i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
i partecipanti a collegi e commissioni;
coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia;
le prestazioni occasionali di modesto importo e di durata limitata, illustrate più approfonditamente nel paragrafo successivo.
La maggior parte di queste ipotesi sono già specificamente regolate dalla normativa fiscale: è il caso, per esempio, dei compensi percepiti da componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, espressamente ricompresi tra i redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR), ovvero dei compensi dei professionisti iscritti negli appositi Albi, che sono sempre considerati reddito di lavoro autonomo (art. 53 TUIR). (segue)

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