giovedì, 9 Maggio 2024

Assotravel/2, ecco cosa cambia con l’approvazione della Riforma Biagi

Tutte le novità relative alle prestazioni occasionali

– Le prestazioni occasionali
Nell’ambito delle prestazioni escluse dall’obbligo del progetto, profili di problematicità dal punto di vista fiscale si presentano solo per le prestazioni occasionali (comma 2 dell’art. 61) caratterizzate da:
durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente; compensi percepiti nel medesimo anno solare non superiori a 5.000 euro.
Se si supera anche uno solo dei due limiti, è obbligatorio redigere il progetto. Se, dunque, il prestatore percepisce un compenso superiore a 5.000 euro, il committente dovrà predisporre il progetto anche qualora la prestazione abbia durata inferiore a trenta giorni. Allo stesso modo, il progetto andrà predisposto anche qualora il compenso sia inferiore a 5.000 euro, ma il rapporto abbia durata superiore a 30 giorni.
Ai fini fiscali, sembra ragionevole ritenere che i redditi derivanti da questo tipo di prestazioni occasionali vadano assimilati ai redditi da lavoro dipendente solo se in concreto sia comunque configurabile un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzato dai seguenti requisiti (art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR):
mancanza di subordinazione; rapporto unitario e continuativo; mancanza di propri mezzi organizzati; retribuzione periodica prestabilita.
In caso contrario, qualora cioè manchino in concreto i requisiti fiscali dei rapporti di collaborazione continuativa e coordinata, i redditi derivanti dalle prestazioni occasionali saranno inquadrabili tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR (Circolare INPS n. 9 del 22 gennaio 2004, commentata dall’Area Welfare con la Circ. n. 17813 del 22 gennaio 2004). Il datore di lavoro, pertanto, non dovrà predisporre il c.d. “cedolino-paga”.
Per le prestazioni considerate occasionali dal punto di vista fiscale, inoltre, il reddito tassabile è determinato dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione (art. 71, comma 2, del TUIR). E’ dunque necessario, in mancanza dei requisiti del coordinamento e della continuità delle prestazioni, ed indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti, considerare le prestazioni di tipo occasionale determinando il relativo reddito al netto delle spese di produzione.

Le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, invece, sono soggette a tassazione secondo i criteri previsti per i redditi assimilati al lavoro dipendente. Non è quindi consentito considerare in detrazione dal reddito le spese necessarie per la produzione dello stesso. Tali spese sono riconosciute in favore del contribuente, ai fini della detraibilità, solo in base a criteri di tipo forfetario attraverso il meccanismo delle detrazioni d’imposta.
– Le prestazioni occasionali di tipo accessorio
Le prestazioni occasionali di tipo accessorio sono “le attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne” (art. 70 del D.lg. n. 276/2003). Costituiscono elementi essenziali di queste prestazioni:
la durata complessiva, che non può mai superare trenta giorni nel corso dell’anno solare; i compensi, che non possono essere superiori a 3.000 euro, sempre nel corso del medesimo anno solare; i soggetti materiali esecutori delle stesse, che devono appartenere ad una delle categorie tassativamente elencate dalla norma (per esempio, disoccupati, casalinghe, studenti);
il settore nell’ambito del quale viene eseguita la prestazione, che deve rientrare anch’esso tra quelli tassativamente individuati (per esempio, piccole collaborazioni domestiche, realizzazione di manifestazioni, insegnamento privato supplementare).
Con riferimento a questa tipologia di prestazioni, non si pone un problema di qualificazione del reddito percepito. I relativi compensi sono infatti esenti da qualsiasi imposizione fiscale (art. 72, comma 2, ultimo periodo).
Il pagamento delle prestazioni viene effettuato a cura del committente, anziché con denaro contante, mediante l’utilizzazione di buoni, del valore nominale di 7,50 euro ciascuno. Tali buoni possono essere acquistati presso le rivendite autorizzate e sono consegnati al lavoratore, una volta terminata la prestazione, nella misura di un buono per ogni ora di lavoro. Il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni è deducibile nella determinazione del reddito d’impresa secondo il principio di competenza, e cioè avendo riguardo al momento dell’ultimazione delle prestazioni lavorative.
Il lavoratore è tenuto, per ricevere il compenso in denaro, a consegnare i predetti buoni al concessionario della riscossione. La somma che gli viene erogata è pari a 5,80 euro per ogni buono consegnato.
– La sintesi della disciplina
Alla luce delle indicazioni sin qui fornite, e con l’intento di semplificare l’individuazione dei criteri di tassazione applicabili anche in relazione alla sussistenza o meno dell’obbligo di redigere il progetto o programma di lavoro, la disciplina delle nuove collaborazioni a progetto e delle collaborazioni occasionali può essere così sintetizzata:
Tipologia di rapporto Tipologia di reddito – Trattamento fiscale Progetto
Collaborazioni coordinate e continuative aventi i requisiti del lavoro a progetto di cui agli artt. 61 e segg. del D.lgs n. 276/2003 Redditi assimilati al lavoro dipendente – art. 50, lett. c-bis) del nuovo TUIR SI
Collaborazioni coordinate e continuative aventi le seguenti caratteristiche:
– durata complessiva delle prestazioni, nel corso dello stesso anno solare, e con il medesimo committente inferiore a 30 giorni;
– ammontare di compensi inferiore a 5.000 euro. Redditi assimilati al lavoro dipendente – art. 50, lett. c-bis) del nuovo TUIR NO
Prestazioni di lavoro autonomo occasionali (con compensi inferiori o superiori a 5.000 euro) ed aventi le seguenti caratteristiche:
– mancanza di un’attività di coordinamento;
– mancanza di una continuità delle prestazioni. Redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. l) del nuovo TUIR
I compensi corrisposti per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono soggetti a ritenuta d’acconto nella misura del 20%. No

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