venerdì, 29 Marzo 2024

La Cassazione ammette risarcimenti oltre il massimale per i bagagli danneggiati

La sentenza della terza sezione civile della Cassazione ha ratificato la condanna di Air Sicilia

Le compagnie aeree possono essere condannate – dal giudice di pace – a liquidare i danni, procurati durante le operazioni di sbarco e imbarco ai bagagli dei viaggiatori, in misura superiore alle condizioni previste nel contratto di viaggio e riportate sul biglietto. Il disco verde ai risarcimenti ‘pesanti’ – sentenza 13158 della Terza Sezione civile appena depositata – viene dalla Cassazione che ha ratificato la correttezza della decisione con la quale il giudice di pace di Caltagirone ha condannato l”’Air Sicilia” a corrispondere un milione e mezzo di vecchie lire a un passeggero, nonostante le clausole del contratto prevedessero un rimborso massimo – per danni ai bagagli – di un milione e 290 mila lire. Il viaggiatore proveniva da Chicago e aveva fatto scalo a Roma, con un volo della ”Sabena”, per imbarcarsi su un velivolo dell’Air Sicilia e scendere a Catania. Una volta atterrato allo scalo catanese, Fortunato P., si accorge – era il 25 maggio del 1999 – che la sua valigia è stata danneggiata. Allora fa redigere un rapporto sull’inconveniente, alla presenza
di un funzionario della compagnia, e si rivolge al giudice di pace che liquida il danno nella suddetta misura. Invano l’Air Sicilia ha protestato a Piazza Cavour sostenendo che ”essendo chiamata a concludere una serie indefinita di contratti di trasporto, non può consentire che rimangano lettera morta le condizioni di contratto riportate nel biglietto aereo”. Inoltre la compagnia sosteneva che fosse stata male interpretata la Convenzione di Ginevra sul trasporto aereo, in quanto a rimborsare il danno – a suo avviso – avrebbe dovuto essere la Sabena. Ma la Cassazione ha risposto che il giudice di pace, con sentenza del maggio 2000, ha correttamente liquidato il danno in quella misura poiché Fortunato ”proveniva da una città
lontana e non era pertanto pensabile viaggiasse con bagaglio di scarso o nessun valore”. Quanto alla Convenzione di Ginevra, gli ermellini rilevano che tale accordo prevede proprio che in caso di trasporto cumulativo su una tratta – eseguito da più compagnie aeree – ”ciascun vettore risponde dell’esecuzione dell’intero trasporto”. Così il ricorso dell’Air Sicilia è stato rigettato.

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