giovedì, 28 Marzo 2024

Ritardo aereo, il giudice chiede il risarcimento danni

La Confconsumatori esulta per la sentenza

Per inadempimento contrattuale e per carenza organizzativa AirOne e Columbus Organizzazione Viaggi dovranno risarcire i propri clienti. Lo ha stabilito il giudice di pace di Parma in riferimento al ritardo di 4 ore e mezzo e ai conseguenti disagi causati ad una sessantina di passeggeri dal volo AirOne Parma-Ibiza del 19 giugno 2004. Lo rende noto Confconsumatori tramite una nota ricordando che quel giorno, a causa del forte vento, i passeggeri già sull’aereo, furono trasferiti in autobus dall’aeroporto di Parma all’aeroporto di Brescia, perdendo così una giornata di vacanza. Il Giudice di pace ha ritenuto la motivazione addotta da Columbus, ovvero la causa di forza maggiore, non invocabile, poiché “non c’é prova che l’organizzatrice del viaggio abbia adottato tutte le adeguate soluzioni alternative di emergenza per garantire la prosecuzione del viaggio”, e che Columbus e AirOne “non hanno garantito un adeguato servizio di trasporto alternativo rapido ed efficiente”. “Il provvedimento – ha dichiarato l’avvocato Giovanni Franchi, coordinatore della Consulta legale di Confconsumatori, che si è occupata direttamente del caso – conferma la responsabilità dell’organizzatore di viaggi per danno cagionato anche dai terzi di cui si avvale ed è sempre necessario, per giustificare un grave ritardo, fornire la prova di aver adottato tutte le misure preventive e necessarie a garantire il regolare adempimento”.

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