venerdì, 26 Aprile 2024

L’Antitrust allarga l’istruttoria sul caro-carburante degli aerei

Presunti accordi tra le società violerebbero le regole comunitarie sulla concorrenza

Il prezzo del carburante (jet fuel) per le compagnie aeree italiane e’ troppo alto, e l’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di estendere l’istruttoria nei confronti di alcune societa’ petrolifere anche
ad altri soggetti, per accertare presunte intese nella commercializzazione del carburante per aviazione e nei servizi di stoccaggio e messa a bordo di carburanti negli aeroporti.
Lo ha reso noto la stessa Antitrust, precisando che la decisione e’ stata presa il 6 aprile scorso e che le societa’ coinvolte dall’estensione del procedimento sono Ram – Rifornimenti Aeroportuali Milanesi (societa’ posseduta da Shell, Tamoil e Total), Shell Italia Aviazione, e Par (controllata da un pool di cui fanno parte Eni, Esso e Kuwait, svolge attivita’ di stoccaggio e messa a bordo di prodotti petroliferi negli aeroporti di Palermo e Napoli Capodichino).
Il procedimento inizialmente riguardava le societa’ Eni, Esso Italiana, Kuwait Petroleum Italia, Shell Italia, Tamoil Petroli, Total Italia, Disma, Seram, Hub e Rifornimenti Aeroporti Italiani.
Secondo l’Autorita’, i prezzi dei carburanti per aviazione riscontrati negli aeroporti italiani, ”superiori a quelli degli altri Paesi europei, potrebbero
essere considerati diretti effetti di un’intesa tra le varie societa”’, e sarebbero ”particolarmente dannosi per la competitivita’ dei vettori aerei nazionali, costretti evidentemente a rifornirsi negli aeroporti italiani molto piu’ frequentemente di quanto accade ai loro concorrenti che sono localizzati all’estero e a sostenere, quindi, maggiori costi per l’acquisto del carburante”. ”L’assenza di concorrenza sul mercato della commercializzazione del jet-fuel, a sua volta, avrebbe delle notevoli ricadute negative sulla competitivita’ dei vettori aerei nazionali, che, sul mercato in esame, costituiscono i principali clienti delle societa’ petrolifere”, osserva l’Antitrust. I comportamenti descritti ”sono potenzialmente idonei, anche laddove coinvolgano i soli aeroporti nazionali, a pregiudicare il commercio intracomunitario e costituirebbero una violazione dell’articolo 81, par. 1, del Trattato CE, che vieta tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e abbiano per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza”.

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