È illegittima la norma del 2011 che ha modificato la legge sulla classificazione delle imprese ricettive del 1984 e con la quale la Regione Sardegna ha previsto che alcuni allestimenti mobili di pernottamento collocati in zone aperte non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.
È quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con una sentenza nella quale sono state prese in esame altri articoli della stessa legge che recava modifiche anche al Piano Casa del 2009.
Secondo i giudici della Consulta, “la disposizione impugnata, nel qualificare come paesaggisticamente irrilevanti taluni interventi nelle aziende ricettive all’area aperta, consente che essi vengano posti in essere a prescindere dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la quale è norma di grande riforma economico-sociale che la Regione autonoma della Sardegna deve rispettare”. Da qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale.