Ora c’è anche il decreto legge del ministro Dario Franceschini che ribadisce la possibilità di adottare la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività). Uno strumento legislativo per favorire l’imprenditorialità turistica che può essere utilizzato da chi intende avviare strutture turistico-ricettive; oppure per l’apertura, il trasferimento e le modifiche che riguardano l’operatività delle agenzie di viaggi e turismo.
Della Scia si parla per la prima volta nella legge 241/1990, spiegando che dove essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive dell’interessato che può iniziare l’attività dal giorno della presentazione della segnalazione stessa. Quindi l’amministrazione competente ha 60 giorni di tempo per procedere alla verifica della segnalazione, delle dichiarazioni e certificazioni e, in caso di verificata assenza, deve inibire la prosecuzione dell’attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall’amministrazione medesima.
La Regione siciliana ha recepito, in modo dinamico, le disposizioni relative alle competenze del SUAP ed all’applicazione della SCIA, con la legge regionale 5 aprile 2011.
Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) è diventato l’unico punto di accesso per il richiedente, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che deve fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.
Per quanto riguarda le strutture turistico ricettive, ciò significa che gli imprenditori dichiarano di possedere i requisiti per la classifica in stelle e la ricettività. Il SUAP richiede, successivamente, la classifica ai liberi consorzi dei comuni (ex Province regionali) e il parere igienico sanitario alle ASP.
La norma che riguarda la Scia, ancora poco conosciuta che se applicata correttamente contribuirebbe allo snellimento burocratico del sistema turistico, e non solo, siciliano.