Volo annullato senza preavviso a Londra e così la passeggera riesce a rientrare a Catania con oltre cinque ore di ritardo: per lei un risarcimento da 1.700 euro. Lo ha reso noto la Confconsumatori, a cui si era rivolta la viaggiatrice. Con una sentenza il Giudice di Pace di Giarre, in provincia di Catania, ha riconosciuto ad una passeggera il diritto previsto dal regolamento comunitario n. 261 del 2004 e condannato la compagnia aerea al pagamento di 950 euro, oltre alle spese del giudizio, che superano i 700 euro. L'importo di 950 euro è stato determinato nella misura di 400 euro per la compensazione pecuniaria conseguente alla cancellazione del volo prevista per tratte fino a 3.500 km, e di 500 euro a titolo di risarcimento danni per il ritardo in virtù della Convenzione di Montreal, più 50 euro per la mancata assistenza.
Questi i fatti. La passeggera doveva imbarcarsi sul volo in partenza alle 9.25 dall'aeroporto di London City e diretto a Milano Linate. Giunta in aeroporto le era stato comunicato che il volo era stato cancellato senza alcun preavviso. La donna era stata così trasferita all'aeroporto di London Heathrow ed inserita in lista d'attesa sul volo in partenza alle 11.40 per Roma Fiumicino. A causa di questi disguidi la passeggera aveva perso il volo delle 13.20 che doveva portarla da Milano a Catania, dove è arrivata solamente alle 20.30, con un ritardo di oltre cinque ore. Durante tutto questo periodo di tempo alla passeggera non veniva prestata nessun tipo di assistenza.
Soddisfazione è stata espressa da Carmelo Calì, presidente di Confconsumatori Sicilia e responsabile nazionale trasporti dell'associazione. "Ancora una sentenza – osserva – tra le poche che riconoscono il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria in seguito alla cancellazione del volo. La sentenza è poi importante perché, oltre alla compensazione, sancita dal regolamento comunitario n. 261/2004 riconosce anche il diritto del passeggero al risarcimento del danno per il ritardo, come previsto dalla Convenzione di Montreal, a conferma che le due normative concorrono e non si escludono".