Sentenza TAR Sicilia, evitata la chiusura di centinaia di strutture


“Con le nuove prescrizioni imposte dalla Regione Siciliana molte strutture sarebbero state costrette a chiudere. Nasce da questa grave considerazione la necessità di proporre questo ricorso”. Con queste parole l’avvocato Mikaela Hillerstrom, che ha patrocinato il ricorso della Federazione FARE, commenta la sentenza del TAR Sicilia (n. 1268/2026) che ha annullato dodici disposizioni del decreto assessoriale n. 2104/2025 della Regione Sicilia, giudicate irragionevoli e sproporzionate.

“Il decreto della Regione imponeva una serie di obblighi, come la realizzazione di bagni di servizio supplementari distinti per sesso, preceduti da antibagno, insieme a un bagno per disabili, che avrebbe comportato oneri economici insostenibili e, in molti casi, era materialmente impossibile da rispettare in particolare nei centri storici, ma non solo – afferma il legale – I tempi di adeguamento (il 30 giugno 2026) erano estremamente ridotti e molte attività si sarebbero trovate davanti a una scelta obbligata: chiudere”.

Il giudice ha precisato che le prescrizioni per le strutture extralberghiere (fra le altre, dotarsi di materassi ignifughi, televisore a 32 pollici o di canali satellitari) avrebbero imposto oneri economicamente gravosi e “non rispondenti a primarie esigenze dell’ospite”, oppure oltre le previsioni normative nazionali come l’obbligo di defibrillatore o di superamento delle barriere architettoniche.

“Inoltre, ha definito le prescrizioni relative alla scelta del nome o all’attestazione da parte dell’amministratore del condominio di assenza di cause, anche definite, non compatibili con una gestione della struttura familiare o comunque di minime dimensioni, spesso indispensabile al fine di garantire un’offerta differenziata in grado di rispondere alle diverse tipologie di domanda presenti nel mercato turistico”.

“La sostituzione di circa 56mila materassi con altrettanti ignifughi – prosegue – avrebbe comportato evidenti costi per i gestori ma anche per lo smaltimento di quelli vecchi ad opera dei comuni, con connesse problematiche ambientali”.

“È significativo – precisa l’avvocato Hillerstrom – che il TAR abbia puntualizzato che l’Amministrazione può prevedere e richiedere dei requisiti minimi per la stessa operatività delle attività ricettive, purché si tenga in considerazione la differenza tra strutture ricettive alberghiere ed extraleberghiere, sia dal punto di vista delle caratteristiche strutturali, sia, quanto ai servizi da offrire, alla differente tipologia del mercato turistico cui le due tipologie di strutture rispettivamente si rivolgono. Il turista che sceglie l’extralberghiero è consapevole di aspettarsi standard differenti da quelli delle strutture alberghiere”.

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