venerdì, 15 Novembre 2024

Bocciato ticket di sbarco per le isole minori

E’ tra i 21 articoli della Finanziaria cassati dal commissario di Stato

Niente ticket di sbarco nelle isole minori siciliane, fino a un massimo di 5 euro, né per l'accesso alle sommità dei vulcani. Lo ha deciso il commissario dello Stato della Sicilia Carmelo Aronica che ha impugnato l'articolo 16 della Legge Finanziaria approvata lo scorso 30 aprile.
In particolare, secondo il commissario dello Stato, "la disposizione in esame, nonostante l'utilizzo della terminologia 'ticket di sbarco' costituisce un'entrata di evidente natura tributaria, che si caratterizza come prelievo coattivo di ricchezza destinato al soddisfacimento di bisogni pubblici".
Aronica ricorda quindi che "in ordine alla legittimità dell'istituzione dei prelievi in esame occorre rilevare che l'articolo 36 dello Statuto Speciale, pur riconoscendo alla Regione la facoltà di istituire tributi propri regionali, non prevede che essa possa istituire o autorizzare gli enti locali situati nel proprio territorio ad istituire tributi locali". La norma dunque è illegittima perché "eccede i limiti della potestà legislativa regionale in materia tributaria". Inoltre, ricorda il commissario, prelievi analoghi sono già vigenti in diversi Comuni e questo finirebbe per sovrapporsi agli esistenti.
La formulazione della norma, rileva Aronica, "lascia spazio all'ipotesi che il tributo regionale possa anche considerarsi aggiuntivo all'imposta di sbarco, con il conseguente aggravio dell'imposizione di oltre il 400%, dal momento che la norma proposta prevede che la misura massima del ticket sia di 5 euro". "Ove poi l'intenzione del legislatore regionale sia quella di elevare l'importo dell'imposta di sbarco vigente fissato nella misura massima di 1,5 euro anche sotto tale prospettazione – aggiunge – è palese l'illegitimmità della norma in quanto al legislatore regionale non è consentito intervenire sulla disciplina dei tributi erariali". Inoltre il ticket "finirebbe con l'applicarsi anche ai soggetti residenti nel comune, ai lavoratori, agli studenti pendolari, nonché ai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti".
La bocciatura di questo articolo di fatto costituisce un pronunciamento sull'imposta di soggiorno. Si tratterebbe, dunque, di una tassa illegittima, almeno in Sicilia?

 

 

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