Ha suscitato particolare interesse la notizia sulla sentenza n. 1926 dell’1 luglio 2014 con cui il Tar di Catania riconosce il ruolo di guida/accompagnatore e il ruolo fondamentale del tour operator, che abbiamo pubblicato giovedì 18 settembre.
Per dare a tutti la possibilità di consultare liberamente e integralmente il testo, abbiamo quindi deciso di pubblicare la sentenza on line che dunque è visibile cliccando qui.
Inoltre, ai nostri lettori forniamo qui di seguito un ulteriore supporto legislativo sempre sullo stesso tema. La disciplina statale sulle professioni ormai riconosce la figura professionale unica di guida accompagnatrice turistica: decreto legislativo n. 206/2007 – articolo 29 lista IV allegato III; analogamente l’articolo 6 del Codice del turismo stabilisce, tra l’altro, “ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida”, dove i termini guida e accompagnamento sanciscono il nuovo indirizzo statale, quindi è rivolto alla sussistenza di un’unica figura volta all’accompagnamento e alla guida.
L’articolo 53 della legge n. 234/2012 dispone che non trovano applicazione norme, nei confronti dei cittadini italiani, che producano effetti discriminatori nei confronti dei cittadini degli altri paesi membri. Pertanto, se l’Italia riconosce la figura di guida accompagnatrice, come stabilito in ambito Unione europea non può non permettere agli accompagnatori italiani di operare anche come guide turistiche.
Dall’analisi delle disposizioni, previste dall’articolo 30 del d.lgs. 206 del 2007 (relativo allegato IV lista III) e dell’articolo 6 del “Codice del turismo”, si evince che, tra l’altro, è stata concretamente abolita la distinzione tra le figure di accompagnatore e guida turistica , identificando un’unica figura di professione turistica definita “guida accompagnatrice”.
Come sopra specificato le guide turistiche appartenenti ad altri paesi membri sono legittimate ad esercitare la professione anche in Italia in libera prestazione di servizi. Era facile prevedere che ciò avrebbe determinato una «discriminazione alla rovescia» per le guide abilitate in Italia, la cui abilitazione viene rilasciata dalle regioni. Per tale ragione non si può escludere l’applicazione del d.lgs. 206 del 2007 ai professionisti italiani del settore.
Inoltre, la limitazione territoriale per lo svolgimento dell’attività di guida turistica risulterebbe illegittima in base a quanto segue: «lesione del principio della libera prestazione dei servizi» di cui art. 40 del Trattato CE (ex art. 49 Trattato CEE); «Violazione del rispetto del vincolo comunitario» di cui all’art. 117 1° comma Cost.; «tutela della libera concorrenza», che rientra nell’esclusiva competenza statale dell’art. 117 2° comma, lettera e) Cost.