sabato, 20 Aprile 2024

Da Tar via libera maxi piano riconversione scali Fs Respinto ricorso Italia Nostra

“La scelta delle aree su cui effettuare gli interventi, oltre che dei progetti da realizzare, come in tutti i procedimenti di pianificazione territoriale, rientra nella piena discrezionalità dell’Amministrazione”. É quanto riporta la sentenza con cui il Tar della Lombardia che ha respinto il ricorso dell’associazione Italia Nostra in merito ad un accordo di programma del 2017, approvato dalla Regione e ratificato dal Comune di Milano, su un maxi progetto di ‘trasformazione urbanistica’ di sette aree ferroviarie dismesse o in via di dismissione nel capoluogo lombardo, per un totale di oltre 1,2 milioni di metri quadrati.

Per l’associazione quell’accordo “era stato concluso senza un reale confronto con la collettività e senza rispettare principi di partecipazione e trasparenza necessari per garantire la corretta assunzione di decisioni di rilevante impatto urbanistico e ambientale”. Tesi respinta dai giudici che hanno anche bocciato con un’altra sentenza i ricorsi di alcuni cittadini sul maxi piano di riqualificazione.
L’accordo di programma, sottoscritto il 22 giugno 2017, prevede la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione “Scalo Farini, Scalo Romana, Scalo e Stazione di Porta Genova, Scalo Basso di Lambrate, parte degli Scali Greco-Breda e Rogoredo, aree ferroviarie S. Cristoforo. In particolare, già tra il 2005 e il 2007 il Comune e Ferrovie dello Stato avevano stipulato, si legge nella sentenza, degli accordi finalizzati alla trasformazione urbanistica e alla valorizzazione immobiliare delle aree ferroviarie dismesse con il connesso impegno di Fs a potenziare il sistema ferroviario milanese”.
I giudici evidenziano “la legittimità della partecipazione dei privati all’accordo di programma” e spiegano che il loro “coinvolgimento” si giustifica “con la circostanza che questi ultimi sono proprietari di aree direttamente coinvolte nell’attuazione dell’accordo di programma, in assenza delle quali, tale accordo non avrebbe potuto essere attuato”. E l’assenza “di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta” dei privati, scrivono ancora i giudici, “è pienamente giustificata dal fatto che la loro partecipazione non è finalizzata ad affidare loro lo svolgimento di un’attività di tipo gestionale”, ma per coinvolgerli “in quanto proprietari delle aree interessate”.

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