Caso Maxitraveland, adv non devono risarcire clienti
Lo ribadisce Assoviaggi in una nota a cura dell'ufficio legale
19 Maggio 2008, 12:00
In materia di contratti di vendita di pacchetti turistici, le competenze e le responsabilità del tour operator e dell’agenzia di viaggi sono separate e distinte. Lo ribadisce in una nota l’ufficio legale di Assoviaggi Confesercenti facendo riferimento al caso Maxitraveland. “Il TO – secondo Assoviaggi – annullando i pacchetti di viaggio già venduti, si è reso responsabile dell’inadempimento nei confronti dei clienti, salvo che riesca a dimostrare che la cancellazione è stata determinata da causa di forza maggiore o, comunque, da circostanze eccezionali e assolutamente imprevedibili.
In mancanza di tale prova, il tour operator dovrà restituire ai clienti le somme già versate in sede di conclusione del contratto, nonché di ogni altro danno, patrimoniale o morale (danno da vacanza rovinata), subito dal cliente in conseguenza dell’annullamento del viaggio.
Le agenzie di viaggi non sono, invece, tenute a risarcire i clienti per i danni subiti, in quanto tali danni non sono stati determinati da inadempimenti relativi alla loro attività di intermediazione.
Per quanto riguarda il rapporto intercorrente tra la Maxitraveland e le agenzie di viaggi, queste ultime hanno diritto ad ottenere il pagamento delle commissioni, in base a quanto stabilito nei contratti conclusi con il tour operator, nonché al risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza del comportamento della Maxitraveland”.
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