martedì, 5 Novembre 2024

Astoi ai vettori: adeguarsi alla nuova Direttiva pacchetti

Al fine di richiamare l’attenzione dei vettori aerei su alcune novità normative introdotte dalla nuova Direttiva Europea sui Pacchetti Turistici entrata in vigore lo scorso 1 luglio, ASTOI Confindustria Viaggi ha inviato una lettera alle principali compagnie aeree.

In particolare la lettera, siglata dal vice presidente Andrea Mele, delegato ai rapporti con i vettori di linea, riporta alcune importanti previsioni di cui le compagnie dovranno tener conto nella gestione del rapporto con i tour operator.

“La nuova normativa – dichiara Andrea Mele – contiene alcune previsioni che, in virtù della stipula di un contratto di acquisto di pacchetto turistico tra cliente e TO, disciplinano a valle anche il rapporto Tour Operator – Vettore. Gli accordi negoziali relativi alla concessione di tariffe tour operator e/o promozionali, ad allotments o al blocco di spazi di  voli, conclusi con i vari Tour Operator, com’è noto, non sono volti alla fornitura del trasporto aereo tout court, ma in quanto parte dei servizi turistici che compongono il pacchetto di viaggio. In particolare, vi è  un’espressa previsione (art. 38 del D.lgs di recepimento) che stabilisce la possibilità per il cliente di cedere il contratto di pacchetto turistico ad un altro viaggiatore, entro sette giorni dall’inizio della sua esecuzione. L’organizzatore, in tal caso, non può rifiutarsi di dare luogo alla sostituzione e, in considerazione di ciò, anche il vettore sarà obbligato ad accettare il cambio nome di una prenotazione in essere o, nel caso il biglietto aereo fosse stato già emesso, dovrà procedere alla riemissione con il nuovo nome senza applicazione di eventuali penali, se previste dalla relativa tariffa aerea”.

“Ulteriore previsione – prosegue Mele – che incide direttamente sul rapporto TO – fornitori  è quella di cui all’art. 41, nel quale si specifica che ove si verifichino circostanze inevitabili e straordinarie (conflitti armati, terrorismo, rischi per la salute, calamità naturali, etc) nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, che abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di risoluzione. L’articolo 41 specifica, altresì, in modo chiaro ed inequivocabile, che in tali casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con i terzi e, quindi, si determinerà anche la risoluzione del contratto stipulato tra Tour Operator e Vettore il cui volo è ricompreso nel pacchetto”.

“Dunque – evidenzia ancora Mele – eventuali clausole relative a biglietti aerei emessi che prevedano penali, parziali o totali,  per l’annullamento del biglietto stesso, non avrebbero, in tali casi, alcun valore. Abbiamo invitato i vettori – conclude Mele – a prendere atto delle novità introdotte dalla normativa e a fornire conferma di conseguente adeguamento a previsioni che oggi, in modo più chiaro che in passato, toccano anche la sfera d’azione delle compagnie”.

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