Il comportamento molesto di un passeggero su un volo aereo può costituire una “circostanza eccezionale” che esonera la compagnia dall’obbligo di compensazione pecuniaria per la cancellazione o il ritardo prolungato del viaggio. Tuttavia, tra le “misure ragionevoli” che la compagnia aerea deve adottare per sottrarsi a tale obbligo, c’è il fatto di assicurare l’imbarco dei passeggeri nel più breve tempo possibile su voli alternativi, operati eventualmente da altre compagnie. É quqnto ha stabilito la Corte di giustizia Ue in una sentenza che coinvolge la portoghese Tap.
Un passeggero si era rivolto alla giustizia perché Tap rifiutava di risarcirlo dopo che il suo volo aveva subito un ritardo prolungato. Secondo la compagnia – che aveva offerto al cliente un posto su un volo programmato per il giorno successivo – il ritardo era stato causato da una circostanza ‘eccezionale’: il comportamento molesto di un passeggero verificatosi su un precedente volo operato con lo stesso aereo, che ne aveva comportato il dirottamento. I giudici hanno sottolineato che fra le circostanze ‘eccezionali’ sono incluse quelle legate alla sicurezza, che può essere messa a rischio dal comportamento di un passeggero. Tuttavia, la tesi non è valida se la compagnia non ha preso tutte e misure per prevenire che ciò accadesse, ad esempio imbarcando un passeggero che risultava già alterato prima del decollo.