lunedì, 23 Dicembre 2024

Ok del Cdm a direttiva pacchetti. Franceschini: più diritti per i viaggiatori

“Da oggi maggiori diritti per i viaggiatori e più responsabilità per gli organizzatori: con il recepimento della direttiva Ue sui pacchetti turistici, l’Italia compie un passo importante verso un mercato più equo e trasparente”. Il ministro di beni culturali e turismo Dario Franceschini commenta così l’approvazione in vista dell’imminente scadenza il prossimo 21 maggio da parte del Consiglio dei Ministri del decreto di delega di recepimento della direttiva UE 2015/2302 sui pacchetti turistici e i servizi collegati.

Il decreto, sottolineano dal Mibact, “amplia la nozione di pacchetto turistico: si elimina il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, proprio per coprire un ventaglio più ampio e si chiarisce che sono compresi anche i contratti online, i pacchetti su misura e i pacchetti cosiddetti dinamici”.

Diventano “pacchetti turistici” le combinazioni di almeno due tipi di servizi di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro “se combinati da un unico professionista”, o comunque acquistati tutti nello stesso punto vendita, o anche offerti a forfait, pubblicizzati sotto denominazione di “pacchetto” o denominazione analoga o combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto con prenotazioni online.

Sono invece escluse dalla disciplina dei pacchetti turistici “le combinazioni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli non rappresentino almeno il 25% del valore della combinazione. In presenza di pacchetti turistici, l’organizzatore e il venditore forniscono prima della conclusione del contratto ai viaggiatori un modulo informativo standard, nonché una serie di informazioni – più ampie rispetto all’attuale disciplina – sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti”.

Nel decreto è prevista una disciplina dettagliata per i contenuti del contratto di “pacchetto turistico”. Sono riconosciuti maggiori diritti ai viaggiatori, in caso di recesso, ad esempio per l’aumento del prezzo del pacchetto oltre l’8% e non più oltre la misura attuale del 10%.

Tra le novità importanti anche l’intensificazione della responsabilità dell’organizzatore per l’inesatta esecuzione del pacchetto: è in ogni caso garantita al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto. E viene prevista la possibilità per il viaggiatore “di porre rimedio al difetto di conformità”. E ancora: si allungano i termini di prescrizione: 3 anni per il danno alla persona e 2 per gli altri danni, a fronte del termine di 2 anni ed 1 anno rispettivamente previsti oggi dalla legge.

Una disciplina specifica riguarda la responsabilità del venditore di pacchetti e di singoli servizi turistici. Viene previsto che il venditore sia, da un lato, responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore e, dall’altro, sia considerato come organizzatore (con le conseguenti responsabilità) nel caso ometta di fornire al viaggiatore tutte le informazioni relative all’organizzatore.

Sono previste infine per gli organizzatori e i venditori forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e rafforzate le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento. Altra novità sono i  “servizi turistici collegati” (servizi turistici che non costituiscono un pacchetto e comportano la conclusione di contratti distinti). Anche a questi vengono estese le misure di protezione in caso di insolvenza o fallimento, mentre gli organizzatori sono obbligati ad informare il cliente spiegando che non si tratta di pacchetti turistici.

Infine le sanzioni per organizzatori e venditori, che vanno da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva, nonché sanzioni amministrative accessorie, dalla sospensione dell’attività (da 15 giorni a tre mesi) fino alla cessazione (in caso di recidiva reiterazione). La competenza per l’applicazione delle sanzioni amministrative è attribuita all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

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