venerdì, 20 Dicembre 2024

Pacchetti turistici acquistati sul web, ecco i nuovi diritti in vigore dal 1 luglio 2018

Dal 1 luglio entrano in vigore importanti novità per i consumatori europei che acquistano un pacchetto turistico online per le proprie vacanze. Le novità sono state introdotte dalla direttiva 2015/2302, come ricorda il quotidiano La Repubblica.

Questi gli ambiti ai quali si applicheranno le nuove garanzie:

Pacchetti preconfezionati: quelli già tutelati, in cui un operatore turistico prenota almeno due elementi della vacanza, ad esempio trasporti, hotel e/o autonoleggio;

pacchetti personalizzati: composti liberamente dal consumatore e acquistati da un’unica impresa, che sia online o offline;

servizi turistici assistiti: combinazioni di servizi turistici venduti da un’agenzia viaggi tradizionale o da un operatore online che fa da intermediario. Come la compagnia aerea che, dopo aver venduto un biglietto, propone anche un hotel o un autonoleggio attraverso compagnie collegate.

Non sono previsti invece i servizi turistici singoli, come un viaggio in aereo o una camera di hotel (già tutelati da altre normative), né i viaggi di lavoro.

Ecco i nuovi diritti:

A volte capita che al momento di pagare l’importo sia superiore rispetto al momento della prenotazione. Questo è legato agli eventuali aumenti di carburante, tasse e oscillazioni dei tassi di cambio: la nuova direttiva prevede che questi non debbano superare il 10% e che, in caso di aumento superiore dell’8%, si possa recedere gratuitamente;

L’azienda dovrà indicare in modo chiaro se il servizio che sta offrendo è un pacchetto e quali sono le tutele previste in caso di problemi.

In caso di disservizi il responsabile è sempre l’organizzatore. Anche quando i servizi non vengono erogati direttamente da lui. Sempre l’organizzatore deve gestire tutti i reclami e le denunce: il punto di contatto è unico. Gli Stati membri possono, in aggiunta, inserire anche il venditore tra i responsabili;

In caso di “circostanze eccezionali e inevitabili” il consumatore ha diritto all’annullamento del pacchetto senza pagare alcuna penale. In altri casi, la direttiva prevede più flessibilità, previo pagamento di un indennizzo all’azienda che ha organizzato il viaggio;

Se il tour operator fallisce il consumatore deve essere totalmente rimborsato e, nel caso in cui la vacanza sia già iniziata, rimpatriato senza spese aggiuntive;

Se il consumatore non può tornare a casa nel giorno stabilito per catastrofi naturali o disordini civili, questi ha diritto a un massimo di tre notti supplementari senza pagare un euro in più.

 

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