Tar conferma multa a easyJet per cancellazione voli post-Covid


È confermata la multa da 2,8 milioni di euro inflitta nell’aprile 2021 dall’Antitrust alla compagnia aerea easyJet, accusata di pratiche commerciali scorrette relative alla cancellazione di voli successivamente alle limitazioni legate all’emergenza Covid. L’ha deciso il Tar del Lazio con sentenza. Nel mirino dell’Autorità finì la vendita dei biglietti aerei per voli operanti dal 3 giugno 2020, data a partire dalla quale il Dl n. 33 del 16 maggio 2020 consentì nuovamente gli spostamenti all’interno e all’esterno del territorio nazionale facendo venir meno i limiti alla circolazione stabiliti dai provvedimenti di contenimento dell’epidemia di Covid-19.

Secondo l’Antitrust easyJet “venute meno le restrizioni alla circolazione, ha tenuto una condotta non rispondente al canone di diligenza professionale atteso, quando ha proceduto a numerosissime cancellazione di voli programmati e offerti in vendita rilasciando ai consumatori voucher invece di procedere al rimborso del prezzo pagato per i biglietti annullati, fornendo informazioni ingannevoli e/o omissive riguardo ai diritti loro spettanti a seguito della cancellazione ed ostacolando quei i consumatori che hanno inteso esercitare tali diritti, ponendo in essere una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo”.

Il Tar ha ritenuto infondato il ricorso proposto. Rispondendo ai motivi di ricorso con i quali è stato dedotto il difetto d’istruttoria in cui sarebbe incorsa l’Autorità, i giudici, partendo dal concesso di ‘cancellazione del volo’ così come previsto dalla disciplina comunitaria, hanno ritenuto in premessa che “al fine di essere esonerato dal pagamento della compensazione pecuniaria, il vettore aereo deve provare contemporaneamente: l’esistenza di circostanze eccezionali e il nesso tra tali circostanze e il ritardo o la cancellazione del volo; che tale ritardo o cancellazione non si sarebbero comunque potuti evitare anche se il vettore aereo avesse adottato tutte le misure del caso”. E “il ‘contesto economico e operativo del tutto eccezionale dovuto alla pandemia’ non può essere qualificato alla stessa stregua della nozione regolamentare di ‘circostanze eccezionali'”; piuttosto il contesto in cui la compagnia è stata costretta ad operare per effetto dell’epidemia “è stato apprezzato, quale (mera) circostanza attenuante, ai fini della riduzione dell’importo della sanzione”.