Le cause sui rimborsi per i ritardi dei voli aerei devono essere avviate dove ha sede sociale la compagnia aerea oppure nelle città di partenza o arrivo del volo, ma non dove la società ha succursali. Lo ha stabilito la Corte Ue con una sentenza in cui osserva che il regolamento europeo sui diritti dei passeggeri non contiene norme che definiscono la questione, quindi vanno applicati i principi della competenza giudiziaria.
In base a questi, quindi, “la giurisdizione competente potrebbe situarsi nel luogo di partenza o nel luogo di arrivo del volo interessato, secondo la regola di competenza speciale fondata sul luogo di esecuzione dell’obbligazione” del servizio fornito, “oppure nel luogo in cui” la compagnia aerea “ha la sua sede sociale”.
Nel caso specifico portato all’attenzione di Lussemburgo, quindi, il passeggero del volo Ryanair Porto-Barcellona non avrebbe dovuto rivolgersi al tribunale di Girona in Spagna, dove la compagnia irlandese ha una succursale, ma a quello di Porto in Portogallo o a quella di Barcellona in Spagna, oppure a quella di Dublino in Irlanda. La competenza speciale in favore del consumatore (domicilio del consumatore) non è invece applicabile.