La sentenza della Corte di Cassazione 26972/08 ha modificato i criteri di definizione del danno esistenziale, che nel turismo configura il danno da vacanza rovinata. Il tema torna alla ribalta grazie a una lettera che Luca Manchi, titolare di Karisma Travelnet, ha inviato in questi giorni agli agenti di viaggio italiani. La novità è che nella sentenza si legge che "se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria". Sul punto in questione la Corte di Cassazione è chiara quando dice che “palesemente non meritevoli della tutela risarcitoria, a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie, e in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale”. Inoltre è stabilito che il risarcimento di danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui si sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. E il danno dovrà essere anche provato, “il danneggiato dovrà allegare tutti gli elementi che, nelle concrete fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto”. Una sentenza che protegge maggiormente le adv dalle “richieste di rimborso di clienti che si lamentano magari del cibo a bordo degli aerei o di un ritardo del volo o del colore della sabbia inducendo a queste cause il motivo del loro stress e di una presunta vacanza rovinata” come sottolinea Manchi nella sua lettera.