giovedì, 2 Maggio 2024

Trasporto aereo, inaugurato il 1° luglio la nuova continuità territoriale con la Sardegna

Più voli, più rotte e stop alle limitazioni di posti con tariffa agevolata

Entra in vigore da oggi il nuovo
accordo per sulle tariffe aeree agevolate nelle tratte tra la
Sardegna e la penisola in applicazione della legge sulla
Continuita’ territoriale.
Enac e compagnie hanno siglato il 16 giugno un accordo basato
su tre punti principali: la diversificazione dell’offerta,
l’aumento del numero dei voli e, soprattutto, la fine del
contingentamento dei posti che possono essere venduti secondo le
tariffe della continuita’ territoriale. Prezzi che sono stati
adeguati all’aumento Istat, due euro in piu’ a tratta.
”In questi ultimi mesi – ha spiegato l’assessore dei
Trasporti, Sandro Broccia – abbiamo lavorato per mettere
d’accordo le compagnie, in attesa del nuovo decreto, che
accogliera’ le richieste del Tar. A breve convocheremo la
conferenza dei servizi – Regione, Ministero ed Enac – e
incontreremo le compagnie”.
Finora per ogni tratta operava un solo vettore, dal primo
luglio tutte e tre le compagnie (Alitalia, Meridiana e Air One)
viaggeranno da Cagliari per Roma e per Milano. Piu’ concorrenza,
quindi, da e per il capoluogo regionale, ma a tariffe imposte.
Aumenta il numero dei voli: nel periodo estivo da Cagliari a
Roma saranno 14 (finora erano 13) e da Cagliari a Milano saranno
dieci (finora sette). Nel periodo invernale, saranno nove per
Roma (contro gli otto del vecchio regime di continuita’) e sei
per Milano (finora erano quattro).
Ma e’ dalla terza innovazione che i viaggiatori sardi
riceveranno maggior beneficio: le compagnie, contrariamente a
quando succedeva dal varo del primo decreto, quello del 2000,
non potranno piu’ limitare il numero dei posti a tariffa
agevolata.
La nuova Continuita’ territoriale anticipa le disposizioni
del prossimo decreto, resosi necessario dopo il pronunciamento
del Tribunale amministrativo che aveva censurato due aspetti di
quello che era stato emanato: innanzitutto, la mancata
specificazione che i collegamenti devono essere diretti, point
to point; in secondo luogo la violazione del principio della
concorrenza e la costituzione di posizioni di monopolio in
quanto sulla stessa tratta non era prevista la presenza di due o
piu’ compagnie diverse.

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