mercoledì, 24 Aprile 2024

Niente più tampone per chi torna da Croazia, Grecia e Malta

Cancellato l’obbligo di tampone obbligatorio per coloro che entrano in Italia provenienti da Croazia, Malta e Grecia. Al contrario, dovranno sottoporsi a tampone tutti quelli che arrivano da Belgio, intera Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna.

Queste le precisazioni della Farnesina:

Il nuovo DPCM 7 settembre 2020 ha ripreso i precedenti elenchi contenuti nell’Allegato 20 del DPCM 7 agosto e li ha meglio precisati nell’Allegato C, che continua ad individuare 6 gruppi di Paesi, per i quali sono previste differenti limitazioni*.

A – San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.
B – Paesi Ue (tranne la Romania, che fa parte dell’elenco C, e con specifiche disposizioni per Belgio, intera Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna), Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (con specifiche disposizioni indicate di seguito), Andorra, Principato di Monaco: sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo, e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi dell’Ue. Rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazione.

Con Ordinanza del Ministro della Salute 21 settembre 2020, in vigore dal 22 settembre e fino al 15 ottobre 2020, alla Bulgaria, precedentemente in elenco C, si applica la disciplina prevista per l’elenco B.

Belgio, intera Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, (come da Ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020, in vigore dall’8 ottobre e fino al 15 ottobre 2020): coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia), oltre a compilare un’autodichiarazione, devono anche:

a) presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
in alternativa b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi Paesi nei 14 giorni precedenti l’arrivo in Italia devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente.

Non rientrano più in questo sotto-elenco, dall’8 ottobre, Croazia, Grecia e Malta, dai quali non è più richiesto il test molecolare o antigenico all’ingresso in Italia.

C – Romania: sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi ma, al rientro in Italia, vige l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, è necessario compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

D – Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay: sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO. Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso.

E – Resto del mondo: gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/il rientro.

F – Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana: per coloro che provengono da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

Kosovo, Montenegro: da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020.

Colombia: da questo Paese è in vigore un divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020.

Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.

Per informazioni clicca qui.

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