Nessuna illegittimità nel decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 febbraio 2020 avente ad oggetto “Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa, Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa”; stessa cosa con riferimento al provvedimento di aggiudicazione ad Alitalia-Società Aerea Italiana dell’affidamento in esclusiva dei servizi aerei onerati sulle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa e Comiso-Milano Linate e viceversa.
Lo ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto da Ryanair DAC. I giudici amministrativi, dopo aver premesso in sentenza una disamina del quadro normativo d’interesse nonché articolato il complesso procedimento che ha portato all’emanazione dei provvedimenti impugnati, ha esaminato e risposto ai singoli motivi di ricorso.
Per il Tar “dal complesso degli atti del procedimento, e, in particolare dai verbali delle diverse sedute della conferenza di servizi, risulta che sia stata effettuata, prima dell’avvio del procedimento, un’accurata istruttoria tesa ad accertare il presupposto per l’imposizione degli OSP”; e in merito alla “motivazione che ha supportato la contestata decisione del MIT di dichiarare il servizio aereo di linea per cui è causa quale servizio economico di interesse generale, le allegazioni di parte ricorrente in merito alla ‘non essenzialità’ delle rotte in ragione della vicinanza dell’aeroporto di Comiso con quello di Catania, non riescono efficacemente a scalfire”.
Rispondendo poi alla censura secondo la quale “i provvedimenti impugnati non sarebbero stati preceduti da uno studio di mercato nonché da un’analisi della sussistenza dei presupposti richiesti dal Regolamento effettuata da un advisor indipendente”, il Tar ha ritenuto che “la censura non è suscettibile di accoglimento”. Da ultimo, alla censura secondo la quale i provvedimenti che hanno prorogato l’entrata in vigore degli OSP sarebbero da considerare illegittimi in quanto non avrebbero tenuto conto della modificazione del mercato aereo con riduzioni causate della pandemia da COVID 19, i giudici hanno ritenuto che “la contrazione del mercato aereo, peraltro riferita dalla parte ricorrente al periodo di marzo-aprile 2020 (c.d. ‘primo lockdown’), costituisce una situazione eccezionale e transitoria ed è pertanto priva di rilevanza ai fini in esame”. Respinto poi il motivo di ricorso che contestava il provvedimento di aggiudicazione in favore di Alitalia.