martedì, 5 Novembre 2024

Cassazione: guide turistiche possono esercitare temporaneamente in Paesi UE senza esami

Avrà senza dubbio ripercussioni nel mondo delle ‘professioni turistiche’, partcolarmente in quelle delle guide ed accompagnatori la sentenza della Corte di Cassazione che ha definitivamente stabilito che le guide e gli accompagnatori turistici provenienti dall’estero, ma abilitati nel Paese d’origine, possono esercitare in una qualsiasi nazione europea, ma esclusivamente in regime temporaneo. Se invece guide e accompagnatori intendono svolgere la professione in maniera non occasionale in Italia, sono ancora obbligati a sostenere l’esame di abilitazione in base alle norme del Paese ospite.

Questo è quanto sancito dalla sentenza della seconda sezione civile della Corte di Cassazione n. 461, depositata lo scorso 11 gennaio, con la quale è stato accolto il ricorso presentato dal Tour Operator siciliano Aeroviaggi, che era stato accusato dall’assessorato al Turismo della Regione Siciliana di aver permesso di svolgere l’attività di guida turistica a tre cittadini francesi, ritenuti privi dei requisiti richiesti.

Sulla vicenda iinterviene Saverio Panzica, studioso di legislazione turistica ed ex dirigente del Dipartimento Turismo il quale ha spiegato le motivazioni indicate nella sentenza che hanno convinto gli “ermellini” ad accogliere l’istanza del TO, sono riconducibili, innanzi tutto, alle modifiche apportate nel 2007 alla legge 135 del 2001, che ha stabilito la liberalizzazione delle professioni, in attuazione delle normative comunitarie.

Con il termine ‘professioni turistiche’ vengono dunque indicate – ha spiegato Panzica – tutte quelle professioni che organizzano e forniscono servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di assistenza, accompagnamento e guida dei turisti. Tali attività non sono perciò più subordinate ai parametri degli ordinamenti regionali. Il Decreto Bersani, tra l’altro, precisava che ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente, l’esercizio dell’attività di guida turistica non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell’esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.

Dunque, – come ha chiarito ulteriormente Panzica – i giudici hanno decretato, dopo aver riconosciuto che per le attività in questione è necessario un preventivo accertamento del possesso dei relativi requisiti. Poiché dalla documentazione allegata agli atti, è emerso che le guide e gli accompagnatori turistici in questione erano in possesso delle qualifiche necessarie al lavoro indicato, non è stata riscontrata alcuna violazione per il caso in questione, ma che adesso non mancherà di avere contraccolpi sull’intera filiera.

Le conclusioni tratte dalla Cassazione, come ha ulteriormente precisato il consulente, sono dunque che: “i soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turistica, nell’ambito dell’ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza, operano in regime di libera prestazione dei servizi, senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica. Quindi, una guida turistica abilitata a svolgere la professione in un Paese comunitario che accompagna un gruppo in visita in Italia, non ha più l’obbligo di avvalersi delle guide locali, ma svolge direttamente la sua attività nel paese straniero. L’art. 3 del ‘Codice del turismo’ Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 ha abrogato, tra l’altro, la legge 135/2001 e l’articolo 10 della ‘Riforma Bersani’, norme fondamentali per la promulgazione della sentenza della Cassazione”.

 

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