Anche gli ospiti delle “locazioni brevi” sono soggetti al pagamento dell’imposta di soggiorno. Lo chiarisce Licia Romano, vice capo di gabinetto del Comune di Palermo che con una nota inviata a travelnostop.com illustra la posizione assunta dall’amministrazione del capoluogo siciliano rispondendo così ai dubbi sollevati dall’esperto di legislazione turistica, Saverio Panzica nella news pubblicata lo scorso 21 gennaio 2020.
“Il comma 5-ter dell’art. 4 del D.L. 50/2017, inserito in sede di conversione con la Legge 96/2017 – scrive Licia Romano – , recita: ‘Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno………, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
Con l’introduzione di tale comma il legislatore ha voluto estendere l’applicazione dell’imposta di soggiorno di cui al D.lgs. 23/2011, prevista inizialmente solo per le strutture ricettive, anche alle locazioni turistiche/brevi.
A seguito di tale novità normativa – conclude – il Comune di Palermo ha provveduto ad approvare la tariffa da applicare ai turisti che decidono di soggiornare, per periodi non superiori a 30 giorni, in appartamenti adibiti ad uso abitativo di cui al D.L. 50/2017 convertito con la Legge 96/2017”.