martedì, 5 Novembre 2024

Ancora dubbi sull’imposta di soggiorno per gli ospiti delle locazioni turistiche/brevi

Gli ospiti delle locazioni turistiche/brevi non devono pagare l’imposta di soggiorno. Lo ribadisce l’esperto di legislazione turistica, Saverio Panzica che di imposta di soggiorno e codice identificativo regionale parlerà a Milano, nel corso della Bit 2020: l’appuntamento è in programma lunedì 10 febbraio alle 14.

Secondo quanto stabiliscono l’Ue, con proprio regolamento n. 692/2011- e lo Stato italiano con circolare ISTAT annuale – chiarisce Panzica – definendo, in modo dettagliato e preciso, le caratteristiche economiche degli esercizi ricettivi, le locazioni turistiche/brevi non rientrano tra gli esercizi ricettivi, in quanto non sono gestite con nessuno dei suddetti codici ATECO.

Contemporaneamente, secondo la disciplina vigente in Italia relativa all’imposta di soggiorno (decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Art. 4 – Imposta di soggiorno 1), i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

Considerazioni ribadite dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 84 del 6 marzo 2019 che ha riconosciuto alle regioni l’applicabilità dei codici regionali per le locazioni brevi/turistiche. La stessa Corte con alcuni obiter dicta ha fatto, incidentalmente, anche alcune altre importanti considerazioni.

La Corte ha infatti ribadito che la fattispecie della locazione, anche turistica, dal punto di vista dell’attività svolta dal locatore, resta una fattispecie che attiene all’ordinamento civile e sulla quale, quindi, lo Stato ha competenza legislativa esclusiva.

Il fatto che la locazione, nel caso che qui interessa, possa avere una finalità turistica, attribuisce alla Regione solo una competenza legislativa residuale in relazione alle sole funzioni di promozione, vigilanza e controllo delle attività turistiche.

Questo significa, innanzitutto, che la Regione non ha alcun poter di qualificare la fattispecie della locazione, ancorché turistica, parificandola alle vere e proprie “attività turistico ricettive” e non ha alcun potere di attribuire agli alloggi dati in locazione per finalità turistiche la qualifica di strutture ricettive, potendo solo esercitare, anche rispetto alla locazione turistica, le sue funzioni di promozione, vigilanza e controllo.

Per concludere, si ritiene che gli uffici comunali non prestino particolare attenzione al dettato dell’art. 4 dell’art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017 che, di fatto, disciplina l’attività delle locazioni brevi, esclusivamente per le persone fisiche e, non già, per soggetti giuridici privati. In proposito si ricorda che gli le locazioni turistiche possono essere gestite, anche, come attività imprenditoriale con specifico codice ATECO 68.20.01”.

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