Materassi, tv e defibrillatori: gli obblighi che non riguardano le locazioni turistiche
01 Aprile 2026, 10:31
Continuano a far discutere le nuove regole fissate dalla legge regionale 6/2025 approvata a giugno 2025 e dei relativi decreti di attuazione. Per chiarire le tempistiche e gli obblighi (perentori o ordinatori) a cui dovranno attenersi le strutture alberghiere ed extralberghiere, abbiamo chiesto a Saverio Panzica, esperto di legislazione turistica, di fare chiarezza.
“Sono poco meno di 50 mila le strutture ricettive presenti in tutta la Sicilia – ricorda Panzica -. La parte del leone la fanno gli affitti brevi con 40.421 strutture presenti nell’Isola. In provincia di Palermo si trova la grande maggioranza (10.105) di cui nel capoluogo più della metà (5.869) mentre nel catanese sono 6.149 e a Catania città 3.707. Al contrario, in provincia di Caltanissetta se ne contano solo 203 mentre nell’ennese appena 174.
Le strutture extralberghiere sono invece 7.095 e quelle alberghiere 1.343. I 5 stelle sono 23 mentre i 5 stelle lusso sono 20 di cui 9 tra Taormina e Mazzarò. I dati sono quelli in possesso dell’Osservatorio Turistico della Regione Siciliana secondo il RAPPORTO 2024″.
In realtà, Panzica chiarisce che le locazioni turistiche non sono soggette ai seguenti obblighi:
LA CLASSIFICA QUINQUENNALE
L’OBBLIGO DEI MATERASSI IGNIFUGHI DELLO SPESSORE DI 22 CM
I DEFIBRILLATORI
I TELEVISORI, ALMENO UNO, DI 32 POLLICI
Detti obblighi infatti valgono, esclusivamente, per le strutture ricettive extralberghiere (case/appartamenti per vacanze, B&B, affittacamere) oltre, ovviamente, per le strutture alberghiere.
Tutto ciò premesso, sarebbero altre le considerazioni di cui tenere conto, per le strutture ricettive ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE con esclusione delle LOCAZIONI TURISTICHE svolte da privati (senza partita IVA) e da imprenditori (con partita IVA).
Nello specifico:
1) MATERASSI
A) In relazione al rispetto delle caratteristiche “ignifughi e omologati nella classe 1IM” non viene specificato il termine entro il quale i gestori debbano adeguare le strutture ricettive;
B) per quanto riguarda l’altezza almeno pari a 22 cm, come termine di adeguamento, per tutte le strutture turistico-ricettive già classificate, viene indicato “entro il triennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto”, dunque entro il 25 agosto 2028.
Sia l’adeguamento alle caratteristiche antincendio che a quelle relative allo spessore di 22 cm rientrano tra i termini “ORDINATORI” ovvero indicativi e non possono, conseguentemente, essere considerati “PERENTORI” in quanto detto termine non viene, esplicitamente, citato. Pertanto, in fase di adeguamento, sarà opportuno tenere in giusta considerazione i termini “ORDINATORI” piuttosto che quelli “PERENTORI.
2) TELEVISORI almeno uno di 32 pollici: le strutture già classificate devono adeguarsi entro il 25 agosto 2028.
3) DEFIBRILLATORI. dal 30 giugno 2026 dovranno essere presenti in tutte le strutture ricettive, escluse case vacanze e locazioni turistiche.
4) PISCINE. Stesse considerazioni sui termini ordinatori e perentori. SOLO PER STRUTTURE ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE
5) Per quanto riguarda l’adeguamento alla disciplina normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche:
A) per le strutture alberghiere vale il rapporto di 2 stanze accessibili ogni 40 camere;
B) per le strutture ricettive extralberghiere (case/appartamenti per vacanze, B&B, affittacamere) il riferimento, in quanto norma primaria che rappresenta un atto o fatto giuridico che crea direttamente diritto collocandosi al vertice della gerarchia delle fonti, va rilevato nell’ambito dell’Art. 77 (L) del D.P.R. 380/2001- Rubricato – Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici, in sintesi, i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici”. Conseguentemente, trattandosi di singole unità abitative non sussiste l’obbligo citato per le attività extralberghiere (case/appartamenti per vacanze, B&B, affittacamere). Un discorso a parte per le ville il cui identificativo catastale A/7 le considera interi edifici.
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