Cambia la legge sulle strutture ricettive, tutte le novità
08 Giugno 2026, 10:55
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 5 giugno il provvedimento che contiene le modifiche della legge regionale n. 6 del 25 febbraio 2025 sulla nuova disciplina delle strutture turistico-ricettive in Sicilia. Quest’ultima ha riorganizzato il sistema regionale delle strutture alberghiere ed extralberghiere, demandando a specifici decreti dell’assessorato del Turismo la definizione dei requisiti minimi, dei criteri di classificazione e delle modalità operative per l’esercizio delle attività ricettive.
Al fine di meglio esplicitare ai nostri lettori le variazioni, integrazioni ed abrogazioni introdotte che recepiscono istanze segnalate dalle associazioni di categoria, che diventeranno esecutive a 15 giorni dalla pubblicazione effettuata lo scorso venerdì 5 giugno, abbiamo chiesto all’esperto di legislazione turistica Saverio Panzica di illustrare e commentare questo provvedimento. Questa integrazione vuole aiutare i nostri lettori a comprendere il collegamento tra la legge regionale, le successive modifiche e i decreti attuativi che incidono concretamente sull’attività delle imprese ricettive siciliane. Tale studio si conclude con alcuni suggerimenti che, qualora accolti, potranno rendere il provvedimento più performante.
Analizziamo – scrive Panzica – punto per punto l’articolo 5 della legge della Regione Siciliana 27 maggio 2026: Art. 5. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6 in materia di strutture turistico-ricettive 1. Alla legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
- all’articolo 3, comma 1, alla lettera a) il numero 5) è soppresso e alla lettera b) è aggiunto il seguente: “11) Villaggi turistici;”; Questa modifica elimina una errata inclusione tra le strutture alberghiere dei “villaggi turistici” che in realtà sono delle strutture ricettive “all’aria aperta con codice ATECO 55.30.02 (Villaggi turistici e alloggi glamping)”. Sarebbe stata opportuna una distinzione delle strutture ricettive all’aria aperta in una sezione dedicata includendo anche i campeggi che hanno codice ATECO 55.30.01: Campeggi classici (piazzole libere o attrezzate per tende e mezzi mobili), nonché le strutture di cui al codice ATECO 55.30.03 “Aree attrezzate per veicoli ricreazionali (sosta camper e roulotte)2. Si ricorda che questi codici ATECO sono stati indicati dall’Unione Europea con i regolamenti: n. 692/2011- e modificato dal n. 1681/2019.
b) all’articolo 3, comma 1, alla lettera c) il numero 4 è soppresso e dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “c bis) altre forme di ospitalità 1) dimore destinate in tutto o in parte a locazioni brevi o turistiche”;
Conseguentemente questa è la nuova disposizione:
c) altre strutture turistico-ricettive:
1) marina resort;
2) alloggi nautici diffusi;
3) boat & breakfast;
c bis)
1) dimore destinate in tutto o in parte a locazioni turistiche.
c) all’articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1 bis. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica alle strutture turistico-ricettive extralberghiere, le quali devono fornire agli utenti adeguata comunicazione sul possesso o meno delle condizioni minime di accessibilità e visitabilità per le persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 con riferimento alle prescrizioni tecniche in materia di accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici e dei servizi igienico-sanitari.”; Come ho sempre sostenuto una norma della Regione Siciliana non poteva prevaricare una norma ministeriale. Conseguentemente trovano applicazione le seguenti disposizioni previste dalla legge 13/1989 e del Decreto dei Ministero dei lavori pubblici 236/1989 che vengono inseriti negli articoli 77 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
Art. 77 (L) – Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato ai sensi dell’articolo 52, le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
d) al comma 2 dell’articolo 5 dopo le parole “alla data di entrata in vigore della presente legge” sono aggiunte le parole “ed in ogni caso dal primo gennaio dell’anno successivo al termine ultimo di adeguamento previsto dall’articolo 40, comma 2”;
Articolo 5 – comma 2. La classificazione delle strutture turistico-ricettive ha validità per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di scadenza della validità delle classificazioni come disciplinate dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. “ed in ogni caso dal primo gennaio dell’anno successivo al termine ultimo di adeguamento previsto dall’articolo 40, comma 2”; Per le strutture turistico-ricettive attivate, classificate o riclassificate durante il periodo di validità la classificazione ha valore per la frazione residua del periodo stesso. Gli adempimenti relativi al rinnovo delle classificazioni sono espletati nel semestre precedente la scadenza.
Pertanto ritengo che come verrà successivamente ed ulteriormente indicato, nella novella normativa al punto K) della legge della Regione Siciliana 12/2026, l’adeguamento alle disposizioni dei decreti attuativi della legge regionale 6/2025 verrà spostato al 30 giugno 2027. Ciò dovrebbe comportare una proroga di un anno, dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2027, per l’adeguamento previsto dai decreti attuativi dell’Assessorato del turismo dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana. Infatti l’articolo 40 comma 2 della Legge della Regione Siciliana 6/2025 così recita:“Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 5, le strutture turistico-ricettive esistenti e classificate alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 5, comma 1, si adeguano alle disposizioni del medesimo decreto entro il 30 giugno 2026, ad eccezione di quelle relative alle superfici minime delle camere ed alle relative cubature.
E, comunque, le superfici delle camere delle strutture già classificate, in ogni caso, non saranno variate e, conseguentemente, i posti letto già assegnati con le precedenti classificazioni rimarranno immutati. In particolare i posti letto nei soggiorni: 1) delle case/appartamenti per vacanze; 2) dei B&B; 3) degli esercizi di affitta camere; 4) delle residenze turistico alberghiere.
e) al comma 1 dell’articolo 6 prima delle parole “sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio” sono inserite le parole “dove sono presenti apparecchi a combustione”;
Questo il nuovo testo dell’articolo 6 della legge della Regione Siciliana 6/2025
Art. 6.
Requisiti di sicurezza.
- Le strutture turistico-ricettive di cui alla presente legge sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso tutte le strutture turistico-ricettive di cui alla presente legge sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili “dove sono presenti apparecchi a combustione”; e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’Allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021.
f) al comma l dell’articolo 19 le parole “ubicate in una stessa unità immobiliare” sono sostituite dalle parole “ubicate anche su più unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio, purché ciascuna dotata dei previsti spazi di relazione”;
Questo il nuovo testo dell’articolo 19 della legge della Regione Siciliana 6/2025
Art. 19.
Affittacamere.
- Sono esercizi di affittacamere le strutture turistico-ricettive composte da non più di sei camere per i clienti ubicate anche su più unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio, purché ciascuna dotata dei previsti spazi di relazione per un massimo di ventiquattro posti letto e con un massimo di quattro posti letto non sovrapponibili per camera, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi oltre ad eventuali servizi complementari.
Con questa novella vengono tutelati i gestori di esercizi di affittacamere che hanno operato o che intenderanno operare con un unico esercizio di affittacamere composto da più sub catastali per un numero massimo di 6 camere esclusi gli spazi comuni (salone, corridoi altre aree comuni non fruibili come stanze per la ricettività)
g) al comma 2 dell’articolo 29 le parole “ospitalità e ristorazione” sono sostituite dalle parole “ospitalità, degustazione e/o ristorazione”;
Questo il nuovo testo dell’articolo 29 della legge della Regione Siciliana 6/2025
Art. 29.
Turismo rurale.
1. Per la disciplina del turismo rurale rimane fermo quanto previsto dall’articolo 30 della
legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e successive modificazioni.
2. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale n. 21/2001 e successive modificazioni le parole “ospitalità e/o di ristorazione” sono sostituite dalle parole “ospitalità, degustazione e/o ristorazione“.
Niente da commentare
h) al comma 1 dell’articolo 35 le parole “non più di quattro unità immobiliari” sono sostituite dalle parole “non più di due unità immobiliari”;
Questa variazione si è resa necessaria in attuazione delle variazioni all’articolo 4 del D.L. 50/2017 convertito con legge 96/2017 che ha ridotto il numero massimo delle locazioni brevi, non imprenditoriali, da 4 a 2 (art. 1, comma 17 Legge 30 dicembre 2025, n. 199, Legge di Bilancio 2026).
i) al comma 4 dell’articolo 35 sono aggiunte alla fine le parole “Gli immobili destinati a locazione turistica, muniti di abitabilità o agibilità, non sono soggetti ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali previsti per le strutture alberghiere ed extra-alberghiere, ferma restando l’osservanza delle norme generali in materia di sicurezza, igiene e uso abitativo.”;
Art. 35.
Locazioni turistiche.
4. L’attività di locazione turistica è svolta in unità abitative private regolarmente iscritte al catasto dei fabbricati, in possesso di attestazione di prestazione energetica e di dichiarazione professionale di conformità degli impianti nonché dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti da leggi e regolamenti applicabili per i locali di civile abitazione. “Gli immobili destinati a locazione turistica, muniti di abitabilità o agibilità, non sono soggetti ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali previsti per le strutture alberghiere ed extra-alberghiere, ferma restando l’osservanza delle norme generali in materia di sicurezza, igiene e uso abitativo.”;
Mi sembra, tutto, estremamente, ridondante. Sarebbe bastato scrivere. “le locazioni turistiche devono rispettare la disciplina tecnico/edilizia/ prevista per gli immobili destinati a civile abitazione”. Ricordo la disciplina vigente in materia di immobili destinati a civile abitazione all’interno della quale includerei anche: case/appartamenti per vacanze; esercizi di affittacamere; B&B (Questi vincoli sono fondamentali e si traducono in regole specifiche che l’immobile deve rispettare: Destinazione d’uso: L’immobile deve appartenere alla categoria catastale residenziale (gruppo A, esclusi gli A/10 ad uso ufficio). Non è richiesto un cambio di destinazione d’uso, poiché l’alloggio resta a tutti gli effetti un’abitazione. Requisiti igienico-sanitari: Si applicano le direttive del D.M. 05/07/1975. Sono previsti limiti di superficie minima e rapporti aeroilluminanti (le finestre devono avere dimensioni adeguate rispetto alla superficie del pavimento). Impianti a norma: Gli impianti (elettrico, gas, riscaldamento) devono essere certificati e in piena efficienza. Sicurezza: Tutti gli alloggi devono essere dotati di estintori portatili a norma e rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio.
j) al comma 6 dell’articolo 38 dopo le parole “locazioni turistiche” sono inserite le parole “non imprenditoriali”;
Questo il nuovo testo dell’articolo 38 comma 6 della legge della Regione Siciliana 6/2025
Art. 38.
Sanzioni amministrative.
1. I titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive che omettono le comunicazioni di cui all’articolo 12, comma 1, o le effettuano in maniera incompleta sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00.
6. Chi gestisce una delle strutture turistico-ricettive disciplinate dalla presente legge, ad eccezione delle locazioni turistiche non imprenditoriali”; di cui all’articolo 35, senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032,00 ad euro 6.000,00.
Questa è una variazione necessaria in quanto i gestori delle locazioni turistiche non imprenditoriali non sono soggetti alla presentazione della SCIA al SUAP ma alla presentazione, sempre al SUAP, di una COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ (come disposto dal comma 5 dell’articolo 35 della legge della Regione Siciliana 6/2025 – che così recita:
“Art. 35.
Locazioni turistiche.
1. Si definiscono locazioni turistiche le locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo o parti di esse, non soggette a classificazione, all’interno delle quali è offerto soggiorno ai clienti attraverso l’erogazione di nuove forme di ospitalità ad integrazione dell’offerta turistica regionale, che rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica. L’attività ha carattere non imprenditoriale solo se e svolta dallo stesso gestore in non più di quattro unità immobiliari)
5. Per l’avvio dell’attività ricettiva tramite locazioni brevi in forma non imprenditoriale prevista dal presente articolo il locatore è tenuto a presentare una comunicazione di inizio attività al SUAP del comune territorialmente competente che è successivamente trasmessa al dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo contenente:
a) un modello di offerta di ospitalità;
b) l’indirizzo della struttura;
c) la capienza dell’immobile o della parte di immobile destinata a locazioni brevi;
d) le generalità del proprietario dell’immobile o dell’usufruttario o, nel caso in cui sia persona diversa, di chi gestisce l’attività eventualmente tramite contrattidi locazione, sublocazione o comodato;
e) la dichiarazione concernente il rispetto delle prescrizioni stabilite dal presente articolo e, segnatamente, dall’articolo 13-ter, comma 7, del decreto legge n.145/2023, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e successive modificazioni.
k) al comma 2 dell’articolo 40 le parole “30 giugno 2026” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2027”. Conseguentemente la validità del corrente quinquennio di classificazione con scadenza al 31 dicembre 2026 è prorogata al 31 dicembre 2027.
Art. 40.
Disposizioni transitorie.
1. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 5, comma 1, resta fermo quanto previsto dal decreto assessoriale 22 novembre 2018, n. 3098/S2TUR esuccessive modificazioni in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 5, le strutture turistico-ricettive esistenti e classificate alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 5, comma 1, si adeguano alle disposizioni del medesimo decreto entro il 30 giugno 2027. Conseguentemente la validità del corrente quinquennio di classificazione con scadenza al 31 dicembre 2026 è prorogata al 31 dicembre 2027, ad eccezione di quelle relative alle superfici minime delle camere ed alle relative cubature.
Pertanto ritengo che, come è stato già analizzato alla lettera d) dell’articolo 5 della legge della Regione Siciliana 27 maggio 2026, n. 12, che ha novellato la legge della regione siciliana 25 febbraio 2025 n. 6, l’adeguamento alle disposizioni dei decreti attuativi della legge regionale 6/2025 viene spostato al 30 giugno 2027. Ciò dovrebbe comportare una proroga di un anno, dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2027, per l’adeguamento previsto dai decreti attuativi dell’Assessorato del turismo dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana. Infatti l’articolo 40 comma 2 della Legge della Regione Siciliana 6/2025 così recita:“Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 5, le strutture turistico-ricettive esistenti e classificate alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 5, comma 1, si adeguano alle disposizioni del medesimo decreto entro il 30 giugno 2027. Conseguentemente la validità del corrente quinquennio di classificazione con scadenza al 31 dicembre 2026 è prorogata al 31 dicembre 2027, ad eccezione di quelle relative alle superfici minime delle camere ed alle relative cubature.
E, comunque, le superfici delle camere delle strutture già classificate, in ogni caso, non saranno variate e, conseguentemente, i posti letto già assegnati con le precedenti classificazioni rimarranno immutati. In particolare i posti letto nei soggiorni: 1) delle case/appartamenti per vacanze; 2) dei B&B; 3) degli esercizi di affitta camere; 4) delle residenze turistico alberghiere.
CONCLUSIONI E NUOVE PROPOSTE
Dopo questa analisi, spero esaustiva, della novella legislativa alla legge della Regione Siciliana 6/2025 ritengo sarebbe opportuno, con il supporto delle Associazioni di categoria dei settori: alberghiero, extralberghiero e delle locazioni turistiche, rivedere i decreti attuativi della citata legge pubblicati dall’Assessorato del turismo dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana n. 2104/2025 e 2735/2025. Nello specifico rivedrei quanto segue:
Al D.A. dell’Assessorato del turismo dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana n. 2104/2025 modificato dal 2735/2025
PARAGRAFO 1.1 Dopo le parole:
“Per quanto attiene alla piscina o alle piscine presenti in qualunque struttura turistico-ricettiva di cui al punto 1.1, del presente Decreto, ad eccezione delle locazioni turistiche,”
Aggiungere le parole:
si applica la disciplina normativa di cui al Repertorio Atti n. 1605 del 16 gennaio 2003 CONFERENZA STATO REGIONI SEDUTA DEL 16 gennaio 2003 Oggetto: Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; nello specifico vengono recepiti i seguenti punti dell’accordo Stato regioni del 16 gennaio 2003:
2.2 a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili ) sono escluse le unità abitative: case/appartamenti per vacanze, B&B, affittacamere.
4.1 Il titolare dell’impianto individua i soggetti responsabili dell’igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine. Ove prevista la presenza dell’assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l’orario di funzionamento della piscina. L’assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.
2) “DISCIPLINA INTERREGIONALE DELLE PISCINE” In attuazione dell’Accordo Stato – Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n.51 del 3 marzo 2003).
1.6 – per “bacino di balneazione”: il bacino artificiale alimentato con acque superficiali marine o dolci già classificate come acque di balneazione in base alla normativa vigente e in quanto tali soggette al rispetto dei requisiti igienico ambientali previsti dalla normativa stessa. 4 In detti bacini l’acqua viene mantenuta nelle condizioni di idoneità alla balneazione mediante continua immissione di nuova acqua avente le caratteristiche di idoneità alla balneazione, con portata proporzionata alle dimensioni del bacino stesso.
Punto 3) – Campo di applicazione 3.1 – La legge si applica alle piscine rientranti nella classificazione di cui punto 2). …omissis…
Punto 4) – Dotazione di personale 4.1. – Il titolare dell’impianto, ai fini dell’igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine nomina il responsabile della piscina, ovvero dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni.15 – …omissis…Punto 4bis – Dotazione di personale 4bis.1. – Ai fini dell’igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine devono essere individuate, ai sensi dell’Accordo, le seguenti figure: a) assistente bagnanti b) addetto agli impianti tecnologici. 4bis.2 – L’assistente bagnanti, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno ad essa. 4bis.3 Ne segue che sono esonerate dall’obbligo di mettere un assistente a disposizione dei bagnanti le strutture aventi al loro interno piscine private qualificabili come ad uso collettivo, a differenza delle strutture che gestiscono piscine pubbliche o private qualificabili come aperte al pubblico. Considerando il carattere accessorio dell’utilizzo della piscina rispetto ai servizi principali di un impianto aperto, anche, al pubblico esterno.
Individuazione del personale addetto alla piscina
Il responsabile della piscina può svolgere anche le funzioni di assistente bagnanti e addetto agli impianti tecnologici, ove in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a tali figure professionali.
La presenza dell’assistente bagnanti non è obbligatoria in presenza di tutte le seguenti condizioni:
a) piscina con vasca di superficie inferiore a 120 metri quadrati e di profondità non superiore a 140 centimetri, se supera il numero di 20 fruitori;
b) presenza di almeno due lati del bordo vasca liberi da ostacoli. Nel caso non sia possibile liberare un secondo lato del bordo vasca nelle piscine esistenti, per usufruire della deroga relativa alla presenza dell’assistente bagnanti, la superficie massima della vasca non deve superare i 50 metri quadri;
c) vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo o di allarme da postazione presidiata Nel caso in cui la vigilanza non sia continuativa i frequentatori devono esserne informati;
d) presenza di personale addetto ad interventi di pronto soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina;
e) le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento sono indicate nel piano di autocontrollo.
f) Cartello visibile “Assenza bagnino”.
g) Personale formato (titolare o altro) per il primo soccorso.
h) Adeguate protezioni (es. siepi, allarmi) per impedire accesso incontrollato ai minori di 14 anni.
i) Regolamento esposto.
l) Piano di autocontrollo (HACCP).
PARAGRAFO 5
Sostituire le parole:
Le unità abitative, composte da un monolocale attrezzato per le funzioni di soggiorno pernottamento e pranzo-cucina, devono avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28,00 e non inferiore a mq. 38,00 se per due persone. Per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata di mq. 6,00 e non potrà comunque superare i 4 posti letto base non sovrapponibili. Le unità abitative composte da soggiorno e cucina oltre le camere da letto devono essere così composte:
– soggiorno minimo mq. 14,00;
– cucina minimo mq. 5,00;
– camere da letto mq. 8,00 se a un posto letto, mq. 14,00 se a due posti letto, aumentati di ulteriori mq. 6,00 per ogni posto letto in più sino a un massimo di 4 posti letto, non sovrapponibili.
La superficie minima della zona cottura non potrà essere inferiore a mq. 5,00 i primi due posti letto e dovrà essere aumentata di mq. 0,50 per ogni posto letto in più.
Con le parole:
Le unite abitative, classificate al catasto in categoria D/2 o A per unità abitative, composte da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto, non possono avere superfici inferiori alle seguenti al netto del servizio igienico:
a) locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: mq.8 cui dovrà aggiungersi mq.1 per ogni letto, oltre i primi due, collocato nella camera da letto;
b) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: mq. 12 ad un posto letto; mq. 19 a due posti letto; mq. 26 a tre posti letto; mq. 33 se a quattro posti letto più mq. 1 per ogni letto collocato nella camera da letto;
c) camere da letto: mq. 8 se ad un posto letto; mq. 14 se a due posti letto più mq. 4 per ogni ulteriore posto letto.
Ogni camera non potrà comunque avere ricettività superiore a 4 posti letto, non sovrapponibili.
Ritengo, per concludere, che: a) il recepimento dell’accordo Stato regioni, relativo alla disciplina delle piscine riservate alle strutture ricettive; b) permettere ai gestori delle strutture alberghiere ed extralberghiere e le locazioni turistiche sia inderogabile in quanto queste disposizioni sono previste negli ordinamenti normativi delle altre regioni italiane. Disattendere queste aspettative, del resto, già previste nei decreti relativi ai parametri di classifica precedenti significherebbe arrecare danni incalcolabili ai titolari di attività turistico ricettive in Sicilia. In proposito ricordo che la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2025 pur riconoscendo alle locazioni turistiche, sia imprenditoriali che gestite da privati, lo status dell’articolo 1571 del codice civile inquadrandole come locazioni ha affermato che si tratta, anche di strutture ricettive, a tutti gli effetti di legge, e pertanto rientrano nelle competenze residuali delle regioni di cui all’articolo 117 della Costituzione comma 4.