La Sezione Ordinaria Civile del Tribunale di Trapani ha dato ragione alla società El Bahira Village s.r.l proprietaria dell’omonimo campeggio di San Vito Lo Capo che aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., curato dall’Avv. Andrea Magaddino di Trapani che si è anche basato sulle motivazioni tecniche espresse da Saverio Panzica, per conto della DES s.r.l. di Palermo.
L’abuso ipotizzato riguardava la presenza di case mobili, all’interno del campeggio El Bahira, per le quali la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani aveva ritenuto di ravvisare una non compatibilità paesaggistica in zona vincolata con conseguente violazione delle norme a tutela dell’ambiente che aveva indotto il Comune di San Vito Lo Capo ad emettere, lo scorso giugno, una ordinanza di chiusura immediata.
Contro tale provvedimento El Bahira Village s.r.l, aveva proposto ricorso ed il Tribunale ha sancito che le case mobili, all’interno di un campeggio, non rappresentano abuso edilizio. Infatti la legge della Regione Siciliana n. 14 del 1982, novellata dalla legge regionale 13/2006, dispone che le case mobili, collocate all’interno di una struttura ricettiva all’aperto, non possono essere considerate abusive a condizione che siano temporaneamente ancorate al suolo e destinate alla sosta e al soggiorno occasionale e limitato nel tempo di turisti.
Della stessa opinione è la Cassazione Penale (cfr. Cass. Pen. 41067 del 13.10.2015). Inoltre, la Legge n. 80/2014 ha fatto venire meno l’obbligo di acquisire il titolo abitativo per le case mobili collocate all’interno di strutture ricettive all’aperto.L’ordinanza in argomento ha ravvisato, inoltre, sotto il profilo dell’imminenza del pericolo, il blocco delle attività connesse all’utilizzo delle case mobili, rispetto alle quali sono stati stipulati contratti con scadenza a novembre 2016 e che rappresentano il nucleo principale della struttura ricettiva, determinando anche un danno occupazionale nell’ambito di un’impresa che conta circa 50 dipendenti al seguito.