venerdì, 15 Novembre 2024

Nuova sentenza sulla Tarsu a Palermo in difesa degli alberghi, e non solo

Nuova e importante sentenza sulla Tarsu a Palermo. “La Sentenza della I sezione della Ctr di Palermo depositata il 5 agosto 2015 – spiega l’avvocato e docente di Diritto Tributario Angelo Cuva – chiarisce in modo netto il tema della illegittimità delle tariffe per incompetenza funzionale della Giunta nel Comune di Palermo, che inficia anche le tariffe relative agli anni successivi al 2006.
I giudici di appello, aderendo per la prima volta in modo pieno alla tesi difensiva da noi proposta, hanno rilevato che al fine di stabilire un criterio obiettivo per la fissazione delle tariffe Tarsu, viene riservato al Consiglio Comunale l’esclusiva competenza in ordine alla determinazione del fattore numerico (espresso in valori compresi fra 0,5 e 1) rappresentativo del grado di copertura del costo del servizio. Ma agli atti del Comune non v’è traccia di alcuna deliberazione che fissi tale parametro. Non v’è chi veda, pertanto, come la Giunta Municipale abbia determinato le tariffe per cui è causa sia in violazione dell’art. 49 dello Statuto sia in violazione della (più specifica) delibera di CC n. 37 del 1997”.

La sentenza si pronuncia anche in modo puntuale sul “principio di autonomia dei periodi d’imposta” eccepito dal Comune per affermare la non rilevanza dell’annullamento della delibera tariffaria del 2006 sulle annualità successive rilevando correttamente e nettamente “che ove un atto impositivo… venga annullato, esso – contrariamente a quanto la difesa dell’amministrazione mostra di credere  va considerato definitivamente espunto dall’Ordinamento, con la ovvia ed evidente conseguenza che lo stesso non può più essere ritenuto valido e/o efficace come presupposto per una (seppur formalmente diversa) imposizione, e dunque per anni d’imposta differenti rispetto a quello in cui è stato adottato”.

“Tale pronunciamento – conclude Cuva – assume particolare rilevanza perché costituisce importante precedente per tutto (e molto ingente) contenzioso Tarsu (non solo alberghi) riguardante le tariffe successive al 2006”.

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