giovedì, 14 Novembre 2024

Leggi regionali e giudizi di legittimità costituzionale, il parere di Panzica

Il consiglio dei ministri, su proposta del presidente Paolo Gentiloni, ha esaminato ventisette leggi regionali e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Lombardia n. 7 del 25/01/2018.

Si tratta della legge recante “Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo). Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze”, in quanto una norma riguardante le locazioni turistiche invade la competenza riservata allo Stato in materia di ordinamento civile, violando sia l’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, sia il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.

Ne dà notizia Saverio Panzica aggiungendo che “per le stesse ragioni che hanno deciso l’impugnativa della legge della regione Lombardia, possiamo asserire che le ‘Locazioni turistiche/brevi’ non sono soggette alla comunicazione degli alloggiati di cui all’art. 109 del TULPS, ma solo alla comunicazione entro 48 ore dei cittadini extra comunitari (legge Bossi-Fini – Lotta all’immigrazione clandestina).

L’art. 12 della legge 191/1978 dispone l’obbligo di comunicazione per coloro che, a qualunque titolo, vengono ospitati in abitazioni private, oltre i 30 giorni. Lo stesso si può asserire per l’imposta di soggiorno, che è dovuta solo da chi soggiorna presso strutture ricettive – Art. 4 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Dunque, le locazioni turistiche/brevi non sono strutture ricettive”.

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