Ed ecco il secondo intervento, questo a firma di Giovanni Masaniello, presidente e fondatore della G.T.A oltre che coordinatore della Federazione della Associazione Guide Turistiche della Regione Sicilia.
“Mi dispiace e mi rincresce che un operatore del mercato siciliano si possa esprimere in questo modo definendo vergognoso l’atto di chi si difende e non quello dell’aggressore. Mi sembra di rileggere la favola di Fedro del "Lupo e dell’agnello". Mi attengo ai fatti.
La professione di guida turistica e di accompagnatore turistico sono regolamentate per legge e nessun atto ha abrogato le professioni. Per riassumere, la regolamentazione nel nostro ordinamento viene ben definita nel t.u.p.s.; reg.ps.; r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 448, convertito nella l. 17 giugno 1937, n. 1249; Legge 17 maggio 1983, n. 217 (non recepita nell’ordinamento regionale siciliano); Legge 29 marzo 2001, n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo"; Legge regionale siciliana 3 maggio 2004 n. 8 "Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea".
Il decreto Bersani recita testualmente: ‘Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall’art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all’obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazioni professionale previsti dalle normative regionale. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente (solamente ad essi quindi), l’esercizio del’attività di guida turistica non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell’esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualità dell’offerta del servizio in relazione a specifici territori e contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località, e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l’esercizio dell’accompagnatore turistico (non quella di guida turistica), fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica’.
Quindi il decreto Bersani detta dei nuovi criteri per facilitare l’accesso alla professione per particolari soggetti che abbiano conseguito determinati requisiti culturali e demanda alla regioni (vedi riforma della titolo V della Costituzione) l’applicazione.
Il decreto Bersani non abolisce la professione né la competenza territoriale delle guide turistiche!
Chi esercita abusivamente la professione, o istiga all’esercizio abusivo, è da sanzionare come previsto dalle norme vigenti, del resto ciò avviene regolarmente nelle altre regioni italiane, vedi le campagne contro l’abusivismo condotte nelle regioni Lazio, Calabria, Veneto, Campania, Toscana.
Inoltre, se le sanzioni amministrative saranno contestate e di conseguenza annullate secondo delle valide argomentazioni giuridiche ne leggeremo la motivazione e come associazione le contesteremo nelle sedi opportune. Quello che non ci piace affatto è l’atteggiamento intimidatorio utilizzato fino ad arrivare all’aggressione corporea della nostra collega Angela Cangelosi. Fatto riprovevole, increscioso ed indefinibile avvenuto alla presenza di numerosi turisti stranieri (altra immagine da copertina!). Con delle manovre poche chiare è in gioco il nostro lavoro esercitato con la massima professionalità ed onestà.
Noi non siamo degli "eletti", lo scrivente ha dovuto lottare duramente insieme alla Uiltucs Regionale per ottenere l’autorizzazione amministrativa facendo elevare a 193 il numero delle licenze delle guide turistiche della provincia di Palermo. La Legge 8/2004 demanda all’assessorato regionale al Turismo tutte le competenze anche quelle di indire un nuovo esame di abilitazione. Ma così come in ogni ambito della nostra amministrazione regionale gli atti hanno una lentezza da tempi biblici.
Per quanto riguarda le guide straniere il nostro ordinamento ha recepito con decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 206 la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Le guide turistiche straniere possono esercitare la professione di guida turistica nel territorio del nostro Paese occasionalmente e temporaneamente così come indicate nella circolare dell’assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti del 28 maggio 2008 pubblicate nella GURS del 20 giugno 2006 part. n. 28.
Quanto previsto dalla direttiva suddetta non si applica nei soggetti domiciliati o residenti nel Paese ospitante (esempio non si applica ai cittadini italiani o ai cittadini UE domiciliati o residenti in Italia).
Il servizio di guida turistica è una prestazione qualificante intesa a migliorare la fruizione dei beni monumentali, artistici, museali e naturalistici. Se un operatore non include nei suoi programmi tale servizio è libero di farlo, ma non può istigare all’abusivismo”.