Il dibattito sulle guide turistiche continua a tenere banco sulle pagine di sicilia.travelnostop.com. Alla lettera di Vincenzo Cicerano, Giovanni Masaniello, presidente Guide Associate di Palermo, replica “la mia non è un’opinione bensì chiare disposizioni legislative. Come guida di un Paese UE posso esercitare in qualsiasi altro temporaneamente e/o occasionalmente. Così vale per noi italiani. Per il resto mi sembra che tutti i mali derivano dalle guide turistiche, cioè quanto di meglio il prodotto turistico siciliano e italiano possa oggi offrire”. Mentre Antonio Trapani, guida turistica di Palermo, dice di essere rimasto “colpito dalla aggressività e leggerezza con la quale si colpisce una intera categoria di stimati professionisti operanti con grandi riconoscimenti da decenni. Al di là di ogni nota polemica, dissento dall’uso dell’insinuante termine "famigerate" tariffe, e dissento dalla bizzarra e irreale attribuzione delle molte magagne e disservizi del turismo siciliano alle guide turistiche. Il servizio di guida turistica è un servizio di qualità e in nessun modo "obbligatorio" che non viene imposto, ma richiesto, allo scopo di arricchire l’esperienza di viaggio del cliente. Se i piccoli o grandi gruppi di cui parla Cicerano, e chi organizza il loro viaggio, si accontenteranno di un (pur preparatissimo e mirabilmente parlante lingue straniere) neolaureato senza alcuna verifica della effettiva capacità professionale, sarà ragionevolmente improbabile mantenere la suddetta qualità”.
Infine vi proponiamo la nota inviataci da Anne Gabrielle van Gool, presidente della Associazione Guide Turistiche di Palermo. “Concordo pienamente con quanto scritto da Giovanni Masaniello, presidente della GTA di Palermo, nella newsletter dell’11 gennaio. La libera prestazione di servizi, di cui è consentita ai professionisti l’effettuazione in Stati membri diversi da quello di stabilimento alle condizioni previste dall’Art. 5 e segg. della Direttiva 2005/36/CE, ha come caratteristiche peculiari la temporaneità e la occasionalità di tali servizi. Nel campo turistico significa che le guide turistiche abilitate in uno Stato membro diverso dell’Italia, possono sì esercitare la stessa professione nel territorio italiano, ma soltanto in modo occasionale e non programmato per non costituire una vera e propria concorrenza sleale nei confronti dei professionisti stabiliti nel territorio. Quindi niente allarmismi a condizione però che la Regione Sicilia elabori un sistema di parametri, del resto già previsto dal art. 2 del DPR 13 dicembre 1995 “Atto di indirizzo e di coordinamento in materia di guide turistiche”, che permetterà ai vigili urbani di distinguere le guide turistiche abilitate all’estero dagli accompagnatori, per evitare che sedicenti guide straniere invadano impunitamente il mercato turistico siciliano causando grave danno all’economia locale. Quello che preoccupa però molto la categoria delle guide turistiche è che talune agenzie di viaggi siciliane cercano di interpretare la norma europea a proprio vantaggio come una completa liberalizzazione della professione, pretendendo che gli accompagnatori svolgano la professione di guida turistica in territori per i quali non hanno nessuna abilitazione. Una richiesta che svilisce la figura professionale della guida turistica, in Sicilia per di più rinomata per la sua alta qualità, ed invita a violare le norme europee, nazionali e regionali in vige circa le professioni turistiche”.