Roma, per il Tar delibera su aumento tariffe taxi a è legittima


La Giunta capitolina, con la delibera del 16 luglio dello scorso anno, ha approvato il nuovo sistema tariffario del servizio taxi di Roma Capitale è stata adottata “all’esito di un’esaustiva istruttoria, condotta da Roma Capitale in ossequio alla normativa di riferimento, in ragione di dati e parametri resi adeguatamente noti e di una metodologia che appare comunque scevra da vizi di manifesta erroneità, illogicità ed irragionevolezza” ed è stata comunque “assistita da un adeguato corredo motivazionale, idoneo a rendere noti gli obiettivi perseguiti dall’amministrazione”. Così il Tar del Lazio nella sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dal Codacons. 

Con la delibera in questione è stato fissato un prezzo della corsa minima h24 pari a 9 euro, aumentato lo scatto iniziale al tassametro, e aumentate le tariffe dalle Mura Aureliane agli Aeroporti di Roma. Rispondendo alla censura di difetto d’istruttoria e di motivazione, il Tar ha ritenuto che l’Amministrazione capitolina ha tenuto conto “di molteplici variabili, tutte riportate nell’apposito studio preliminare… recante gli esiti dell’istruttoria tecnica per l’aggiornamento dei valori tariffari svolta dalla competente Commissione di esperti… a tal fine ritualmente nominata dalla Giunta Capitolina”.

E dalla lettura di questo documento, secondo i giudici emergerebbe che la Commissione “ben lungi dall’eseguire sic et simpliciter un adeguamento delle tariffe all’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, abbia analizzato e valutato i numerosi componenti e dati del servizio taxi previamente acquisiti dalle aziende di intermediazione del settore, per ricavarne una serie di valutazione statistiche, poi approdate, anche per il tramite di uno specifico strumento software, allo specifico piano tariffario di cui si discorre”.

A tutto questo si aggiunge “l’intensa interlocuzione avuta da Roma Capitale con l’Autorità di Regolazione dei Trasporti” le cui raccomandazioni sarebbero state accolte nel documento finale, nonostante non siano da considerarsi vincolanti. Motivo di contestazione era la composizione della Commissione tecnica di esperti nominata in relazione all’assenza di una componente che rappresentasse gli utenti. Il Tar, precisando come il gruppo di tecnici sia stato scelto tra esperti appartenenti al Dipartimento Mobilità, ha ritenuto come sia stato documentato in giudizio come la Commissione, prima di definire il nuovo sistema tariffario, “abbia comunque convocato talune associazioni di consumatori al fine di illustrare loro le attività e raccogliere le relative proposte e osservazioni”.

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