Aeroitalia vs Atim, Tribunale Roma revoca decreto ingiuntivo


La decima sezione del tribunale civile di Roma ha definitivamente revocato il decreto ingiuntivo da 305mila euro in precedenza ottenuto – e poi sospeso – dalla compagnia aerea Aeroitalia nei confronti dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione Marche (Atim), per un contratto di servizi di marketing firmato nel luglio 2023 nel periodo in cui la società doveva gestire i voli di continuità tra l’Aeroporto delle Marche di Ancona-Falconara verso Roma, Milano e Napoli.

Nell’ambito della causa a Roma, la compagnia aerea Aeroitalia 2000 srl aveva in precedenza ottenuto un decreto ingiuntivo da 305mila euro nei confronti di Atim che poi era stato sospeso in attesa della decisione di merito, sulla base di argomentazioni prodotte dall’agenzia, relative all’assenza della fideiussione da 250mila euro richiesta ad Aeroitalia e di un piano marketing adeguato.

Nella sentenza, i giudici scrivono che la mancata prestazione della garanzia fideiussoria (250mila euro), collegata alla fattura da riscuotere con il pagamento della prima rata, “integra un inadempimento rilevante, idoneo a incidere sul sinallagma contrattuale e a giustificare il rifiuto di pagamento opposto da Atim”. “Deve pertanto ritenersi – prosegue la sentenza – che il mancato pagamento della fattura da parte dell’opponente non costituisca inadempimento, ma rappresenti esercizio legittimo dell’eccezione di inadempimento, con conseguente infondatezza della pretesa azionata in sede monitoria”.

Sull’altro fronte, il Tribunale ha respinto anche la domanda ‘riconvenzionale’ di Atim che aveva chiesto di condannare Aeroitalia a risarcire danni, prospettati sotto i profili della perdita di chance, del lucro cessante e del danno d’immagine, per complessivi 750mila euro assumendo che l’inadempimento contrattuale della convenuta, insieme alle dichiarazioni pubbliche rese dal relativo management e alla divulgazione del contratto e della vicenda giudiziaria, avrebbe arrecato grave pregiudizio all’Agenzia e alla Regione Marche”.

In questo caso, secondo i giudici, “a fronte di tale ampia prospettazione, le prove effettivamente dedotte e offerte dall’opponente non risultano idonee a dimostrare né l ‘an né il quantum del pregiudizio lamentato”.

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