Il cliente che non controlla il biglietto aereo è corresponsabile al 50% con l'adv che ha errato l'emissione. Lo ha stabilito il giudice di pace di Acireale che ha così accolto l'istanza di una agenzia di viaggio siciliana difesa dallo studio legale Il Grande. Infatti, il giudice di pace seppur da un lato ha riconosciuto la responsabilità dell'adv per l'errata prenotazione del volo, dall'altro, invece, ha accolto la difesa del legale dell'agenzia di viaggi e, per effetto delle previsioni dell'art. 1227 del Codice Civile, ha affermato che il debitore doveva adottare un minimo di cooperazione, potendo essere chiamato in corresponsabilità conseguendone la riduzione proporzionale del cagionato danno (nella fattispecie il passeggero è stato chiamato come corresponsabile al 50%). Il cliente infatti non ha controllato, al momento del ritiro del biglietto, la esatta destinazione e i dati o comunque non ha controllato quanto oggetto di prenotazione all'agenzia. A fronte di una richiesta di 2.582 euro ed in mancanza della prova dei richiesti danni morali, il giudice di pace ha riconosciuto al consumatore solo la somma di 253,75 euro ("così ridotta per il concorso di colpa") e ha ridotto alla metà il pagamento delle spese legali.
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