E' legittimo, e quindi "immune da censure", quanto stabilito dall'Antitrust in merito alla sussistenza di una posizione di monopolio di Alitalia sulla rotta Milano Linate-Roma Fiumicino, anche perché, nella rotta in questione, non si può ritenere che il treno ad Alta velocità possa sostituire l'aereo.
E' una delle motivazioni con le quali il Tar del Lazio ha confermato il provvedimento con cui l'Antitrust ha indicato il termine del 28 ottobre per la rimozione della posizione di monopolio di Alitalia sulla rotta Milano Linate-Roma.
Il Tar martedì scorso ha respinto il ricorso proposto da Alitalia per chiedere l'annullamento del provvedimento emesso dall'Antitrust l'11 aprile scorso. E ora sono state rese note le motivazioni contenute in 75 pagine dense di temi tecnici e giuridici.
Nel merito, il Tar, precisando che le doglianze proposte da Alitalia vertevano da un lato a contestare la sussistenza, in capo all'Autorità, del potere di decidere sulla questione, e dall'altro lato a confutare la non sostituibilità dell'offerta aerea con l'Alta velocità ferroviaria, ha ritenuto di valutare negativamente (con una parte di sentenza dai contenuti fortemente tecnici) la censura con cui la compagnia aerea lamentava la carenza di potere dell'Autorità nel decidere sulla questione.