Sono legittime le maximulte per un totale di 2.200.000 euro inflitte tra il 2019 e il 2020 dall’Antitrust al vettore aereo Blue Panorama Airlines per pratica commerciale scorretta (un milione) per la cosiddetta ‘policy sul nominativo’, nonché per la mancata non ottemperanza (1.200.000 euro) alla precedente delibera sanzionatoria. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto due diverse impugnative presentate dalla stessa società. La prima vicenda aveva visto l’Autorità sanzionare Blue Panorama Airlines per l’accusa di aver costretto i viaggiatori in un primo tempo a comprare un nuovo biglietto e poi a pagare una penale di 50 euro per tratta a fronte “della non corretta registrazione in sede di prenotazione del nominativo del passeggero, specificamente per l’ipotesi di omissione dell’eventuale secondo/terzo nome o cognome oppure nel caso di alterazione/mancanza di alcune lettere del nome” (richiesta di penale che avveniva direttamente in aeroporto nell’imminenza del volo e a pena di divieto d’imbarco).
La seconda vicenda faceva riferimento all’accusa di aver continuato ad applicare una penale di 50 euro ai passeggeri che in sede di prenotazione online avessero fornito un nominativo irregolare o incompleto rispetto a quello indicato nel documento di riconoscimento esibito all’imbarco, nonostante la diffida disposta.
Il Tar ha ritenuto che “le condotte descritte devono ritenersi, come evidenziato dall’Autorità, idonee a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore il cui nominativo risultasse incompleto/erroneo sulla prenotazione, costringendolo al pagamento di un onere imprevisto e di rilevante entità (per un nuovo biglietto o per la ristampa e correzione dello stesso) per la fruizione di un servizio già regolarmente acquistato, in correlazione con il rischio di perdere il volo medesimo e quelli eventualmente in connessione”.
Secondo i giudici, ne risulta confermata “la qualificazione in termini di scorrettezza della pratica in questione, tenuto conto del fatto che il professionista non ha fornito al consumatore un’informativa chiara e completa – né al primo contatto né in fase di acquisto del biglietto né durante l’eventuale web check-in – circa la possibile applicazione di una policy commerciale così fortemente limitante per i diritti e le prerogative del passeggero, sia in ragione della circostanza che il deficit informativo ha favorito l’applicazione di tale politica in maniera tale da condizionare i comportamenti e la libertà di scelta del consumatore, costretto ad un rilevante onere economico al fine di non perdere il servizio già acquistato”. Anche le censure proposte con riferimento all’inottemperanza, poi, secondo il Tar ‘risultano infondate’.