mercoledì, 24 Aprile 2024

Rimborsi e biglietti aerei: i chiarimenti della Commissione Ue

Il settore aereo è uno dei più colpiti dalla pandemia di coronavirus e la Commissione Europea prova a fare un po’ di chiarezza pubblicando delle linee guida per stabilire i diritti di chi non può – o non vuole – volare. Dunque, delle regole ad hoc vista la situazione di emergenza e che scavalcano il regolamento 261 del 2004 sui diritti del passeggero che vale in tempi normali.

I passeggeri possono essere rassicurati sul fatto che i loro diritti siano tutelati. Ad esempio, se un viaggio è cancellato, possono scegliere tra il rimborso, un itinerario alternativo o un viaggio in una data successiva. Nel contempo, gli orientamenti chiariscono che le circostanze attuali sono “eccezionali”, ad esempio non è possibile concedere una compensazione in caso di cancellazione del volo meno di due settimane prima della data di partenza.

Rispetto alla normativa italiana, però, le regole stabilite dalla Commissione sono più dalla parte delle compagnie aeree che del viaggiatore, come scrive La Repubblica. La Ue non ne fa mistero e nella nota che accompagna le linee guida spiega che il testo dovrebbe anche “aiutare a ridurre i costi per il settore dei trasporti”.

Ecco, nel dettaglio, cosa prevedono le linee guida della Commissione.

VOLI CANCELLATI
Il rimborso è dovuto. Tuttavia, se la compagnia aerea cancella il volo di ritorno, quello di andata (non cancellato) può essere rimborsato solo se è stato acquistato nella stessa prenotazione, anche se con una compagnia diversa. Se si tratta di due prenotazioni differenti, la compagnia aerea non è tenuta a restituire il denaro.

Molte compagnie stanno offrendo voucher dello stesso importo del biglietto da spendere per un prossimo volo. Tuttavia, spiega la Commissione, i vettori non possono offrire solo questa possibilità ma offrire anche quella di avere un rimborso in contanti.

È previsto anche che la compagnia aerea riprotegga il passeggero sul primo volo possibile. Solo che, come sottolinea la Commissione, in queste circostanze il “primo volo” potrebbe decollare dopo giorni e giorni. Le compagnie aeree devono informare i passeggeri di questo.
RINUNCE VOLONTARIE
In questo caso non c’è alcun diritto al rimborso. Tutto dipende o dalla buona volontà della compagnia aerea (che spesso in questi casi offre voucher, non certo contanti) o dal tipo di biglietto acquistato. Se prevede la possibilità di rimborso, bene, altrimenti i soldi sono persi.
RISARCIMENTI
Il regolamento europeo del 2004 prevede che, oltre al rimborso, il passeggero debba anche essere risarcito dalla compagnia aerea se: il volo parte ma ha un ritardo di oltre tre ore; il volo è cancellato con un preavviso inferiore alle due settimane; la circostanza per la quale è stato cancellato è imputabile alla compagnia aerea, dunque non è eccezionale.

Le linee guida europee derogano a queste condizioni. In pratica, se gli Stati vietano alcuni collegamenti o vietano la circolazione delle persone, si rientra nella “circostanza eccezionale” che esclude il risarcimento. Non solo: anche in assenza di limitazioni a voli o circolazione delle persone, la compagnia aerea può cancellare il volo se c’è il rischio che parta vuoto o quasi. E può farlo anche con scarso anticipo, senza per questo dover indennizzare nessuno. Uno strappo rispetto a quanto già ribadito dall’Enac, secondo la quale “per i voli cancellati per motivi economici/commerciali in presenza di aeroporti aperti e senza nessuna restrizione verso il paese di destinazione trova piena applicazione il regolamento 261/2004”. Quindi, il risarcimento è dovuto.

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830.pdf

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