Assoutenti: a rischio anche viaggi verso Thailandia e Maldive
03 Marzo 2026, 11:30
Il blocco di aeroporti e spazi aerei dopo l’attacco all’Iran sta creando il caos nel settore dei viaggi, anche per quelli con destinazioni finali diverse dal Medio Oriente. Lo denuncia Assoutenti, che sottolinea come migliaia di italiani rischino di perdere quanto già pagato per pacchetti vacanza, aerei, alloggi, servizi turistici.
La maggior parte dei voli che partono dall’Italia e sono diretti in Thailandia, Maldive, Malesia, Sri Lanka, Seychelles, Mauritius, e in generale verso tutte le destinazioni asiatiche o dell’Oceano Indiano, fanno scalo a Doha, Dubai e Abu Dabhi, tutti aeroporti interessati dal blocco del traffico aereo. Gli italiani che avevano programmato vacanze in tali aeree si sono visti in queste ore cancellare il volo, e quelli che dovranno partire nei prossimi giorni non riusciranno a raggiungere la destinazione finale, a meno che la compagnia aerea non riesca a trovare rotte alternative.
“Una situazione estremamente critica che rischia da un lato di far perdere ai cittadini tutti i soldi spesi per pacchetti vacanza, voli, alloggi, ecc., dall’altro di creare un enorme contenzioso legale: tour operator e agenzie di viaggio, infatti, in assenza di un avviso ufficiale della Farnesina che sconsiglia viaggi verso una determinata destinazione, rifiutano il rimborso senza penali dei pacchetti e dei servizi acquistati”, afferma il presidente Gabriele Melluso.
In tali casi la normativa vigente stabilisce in modo certo i diritti dei viaggiatori, con il Codice del Turismo che all’art. 41 dispone: “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto”.
Mentre il Codice Civile all’art. 1.463 stabilisce che “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta”.