I ‘problemi tecnici imprevisti’ non sono considerabili ‘circostanze eccezionali’. Quindi in caso di annullamento o grave ritardo di un volo per guasto, i passeggeri hanno diritto, oltre che all’assistenza, ad una compensazione che va da 250 a 600 euro a seconda della distanza.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea, che ha dato ragione ad una signora olandese che aveva fatto causa a Klm dopo essere rimasta bloccata a Quito per un guasto rilevato sull’aereo col risultato di arrivare ad Amsterdam con 29 ore di ritardo.
La Corte rileva che la compensazione non è dovuta se la compagnia aerea “è in grado di provare” che l’annullamento o il grave ritardo del volo sono dovute a circostanze eccezionali ma specifica che possono essere considerate tali “unicamente se sono collegate ad un evento che non sia inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfugga, per natura o per origine, all’effettivo controlli di quest’ultimo”.
E fa il caso in cui “il costruttore degli apparecchi” o “una competente autorità” rivelassero “che tali apparecchi, già in servizio, presentano un vizio occulto di fabbricazione che incide sulla sicurezza dei voli”. L’esenzione dalla compensazione è concessa anche “in presenza di danni causati agli aeromobili da atti di sabotaggio o di terrorismo”.