Al fine del rimborso del biglietto, un volo deve essere considerato ‘cancellato’ se il vettore aereo operativo lo anticipa di più di un’ora. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Ue, specificando che in tal caso l’anticipazione deve essere considerata significativa perché può provocare gravi disagi per i passeggeri, al pari di un ritardo. La sentenza della Corte Ue riguarda diverse controversie che vedono contrapposti alcuni passeggeri e le imprese Airhelp e flightright a compagnie aeree come Azurair, Corendon Airlines, Eurowings, Austrian Airlines e Laudamotion, in merito alla compensazione pecuniaria dei passeggeri a motivo dell’anticipazione del loro volo.
Per il giudice europeo, nel caso di un’anticipazione significativa del volo che dia diritto a una compensazione pecuniaria (il che presuppone, in particolare, una comunicazione tardiva dell’anticipazione), il vettore aereo operativo deve sempre versare l’importo integrale (dunque, a seconda della distanza, 250, 400 o 600 euro). Un’eventuale offerta di ‘riprotezione’ che consenta al passeggero di arrivare senza ritardo alla destinazione finale non dà la possibilità al vettore aereo di ridurre della metà l’eventuale compensazione pecuniaria da versare. La Corte specifica, inoltre, che in caso di negato imbarco o di cancellazione del volo, il vettore aereo deve comunicare al passeggero la denominazione sociale e il recapito dell’impresa a cui chiedere una compensazione pecuniaria. Un volo, infine, non è considerato cancellato quando il vettore aereo operativo rinvia l’orario di partenza del volo di meno di tre ore, senza apportare altre modifiche a tale volo.