Tar respinge ricorso: legittimo esame abilitazione guide
21 Novembre 2025, 11:21
È legittimo il bando di esame per il conseguimento dell’abilitazione per le guide turistiche pubblicato nel sito del ministero del Turismo e nel portale InPA il 28 gennaio 2025. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto – dichiarandolo in più irricevibile in parte – un ricorso proposto dall’Associazione Nazionale Guide Turistiche-Angt.
Con l’impugnativa in questione si contestata da una parte il Regolamento ministeriale del 26 giugno 2024 recante la “Disciplina della professione di guida turistica”, e dall’altra il bando di esame per il conseguimento dell’abilitazione. Il Tar ha dichiarato irricevibile per tardività della notifica all’Amministrazione resistente la parte del ricorso con il quale è stato impugnato il Regolamento; non così la parte relativa al bando che è stato ritenuta infondata nel merito.
Rispondendo al motivo di censura secondo la quale il bando è stato illegittimamente pubblicato esclusivamente sul sito internet del ministero del Turismo e sul Portale unico del reclutamento (InPA), e non anche sulla Gazzetta Ufficiale, i giudici hanno ritenuto che è la stessa procedura che “non prevede che il relativo bando sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sicché, in assenza di una specifica previsione, la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del turismo nonché sul Portale InPA… deve ritenersi pienamente idonea a soddisfare il principio di pubblicità”.
Quanto poi alla censura secondo la quale il bando non è intervenuto prevedendo specifiche modalità di verifica dell’inidoneità dei partecipanti in possesso di qualifica conseguita all’estero, il Tar ha risposto che “se il Bando avesse subordinato il diritto di svolgere la professione ad ulteriori condizioni non previste nel Regolamento, esso, in quanto atto amministrativo generale assoggettato al rispetto delle previsioni normative contenute nel Regolamento medesimo, sarebbe risultato senz’altro illegittimo”.
Altro motivo di ricorso faceva riferimento alle ritenute illegittimità delle disposizioni concernenti l’accertamento della conoscenza da parte dei candidati della lingua straniera. In questo caso i giudici hanno ritenuto che le prove previste siano “del tutto ragionevoli e adeguate in relazione alla specificità della professione per l’esercizio della quale si consegue l’abilitazione. La guida turistica è chiamata, infatti, ad esporre i contenuti storico-culturali e artistici afferenti al sito o al monumento proprio in forma orale e nel contesto concreto dello svolgimento di una visita, assumendo, dunque, particolare rilevanza la capacità di comunicazione verbale”. Respinti, infine, anche i motivi di ricorso con i quali si denunciavano sotto vari profili la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento tra i candidati.