mercoledì, 9 Ottobre 2024

GAT: no alle multe e alle sanzioni per gli accompagnatori turistici

Travelnostop.com continua ad essere agorà di un confronto tra le categorie produttive e i soggetti pubblici alle prese con normative o aspetti legislativi che i diversi livelli di giudizi non sempre riescono a dipanare creando diseguaglianze tra addetti ai lavori ed alimentando la classica guerra tra poveri che in tempi di crisi acute, quali quelle che stiamo vivendo, fanno sempre più acuire le differenze.

Tra queste rimane sempre di attualità la tematica che riguarda le figure professionali di guide e accompagnatori turistici. Un disagio e un dissenso antico e recentemente riemerso, manifestato nel corso di una videoconferenza dello scorso 12 gennaio 2021 (vedi news) a cui è seguita la puntualizzazione dell’Assessorato Regionale al Turismo (vedi news) tramite di Giuseppe Librizzi, dirigente del Servizio 7 – Professioni turistiche e agenzie di viaggio. Un punto di vista non condiviso e manifestato in una nota, che di seguito riassumiamo, dell’Associazione GAT, firmata dal presidente Marco Sanzaro, che si avvale della consulenza legale di Saverio Panzica.

“Lo scopo del convegno – scrive Sanzaro – non era di richiedere una SANATORIA GRATUITA sulle diverse tipologie delle professioni turistiche, ma evidenziare una palese violazione normativa e una discriminazione di una categoria rispetto ad un’altra. E perciò, l’unificazione delle figure professionali di guide e accompagnatori turistici in GUIDA/ACCOMPAGNATRICE TURISTICA, rispecchierebbe i parametri professionali, come del resto avviene in tutti i paesi membri dell’Unione Europea.

Nelle more di raggiungere l’obiettivo di una nuova legge quadro, si dovrebbe evitare che gli attuali accompagnatori turistici vengano vessati, perseguitati e multati sulla scorta della legge della Regione siciliana n. 8/2004. Inoltre, non si comprendono le ragioni per le quali non vengano irrogate sanzioni amministrative né controlli nei confronti delle attuali guide turistiche che, di fatto, svolgono la doppia attività, nell’ambito dei circuiti turistici, tassativamente vietata dall’articolo 4 comma 6 della legge regionale n. 8/2004″, alla stessa stregua di come si operi nei confronti degli attuali accompagnatori turistici”.

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