venerdì, 19 Aprile 2024

Strutture ricettive: ecco le norme transitorie tra dubbi e perplessità

Ha destato perplessità tra gli operator turistici il D.A. n. 1507/S2TUR del 5 giugno 2019, emanato dall’assessorato del Turismo della Regione siciliana, che contiene delle norme transitorie al decreto assessoriale n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018.

Nel testo del decreto assessoriale, pubblicato in GURS n. 29 – PARTE I del 21 giugno 2019, all’articolo 1 si evince quanto segue: “Le aziende turistico-ricettive la cui tipologia è compresa tra quelle descritte nell’Allegato “A” al Decreto assessoriale n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, pubblicato in GURS n.51, parte I, del 30 novembre 2018, già esistenti e classificate alla data di pubblicazione del presente decreto, hanno facoltà a loro autonomo giudizio di adeguare le strutture ai requisiti minimi ivi fissati entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, oppure, se superiore, entro il termine fissato per la revisione della classifica di cui al comma 4, dell’art.4 della L.r. n.27/1996”.

Inoltre, all’art. 6  del D.A. n. 1507/S2TUR del 5 giugno 2019, le Città metropolitane ed i Liberi consorzi di comuni, competenti per territorio, verificano accuratamente la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, preliminarmente all’emanazione del provvedimento di rinnovo o variazione della classifica di cui all’art. 4 della L.R. n. 27/1996. Pertanto, in merito alla sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 1 del D.A. n. 1507/S2TUR del 5 giugno 2019, si desume che le disposizioni di cui all’articolo 6 dello stesso del D.A. n. 1507/S2TUR del 5 giugno 2019, indichino alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi di comuni, competenti per territorio, se i gestori di strutture preesistenti alla pubblicazione del Decreto assessoriale n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, a loro autonomo giudizio, abbiano adeguate o meno le strutture. Nel caso in cui dette strutture non fossero state adeguate alle disposizioni del Decreto assessoriale n. 3098/S2TUR, del 22 novembre 2018, manterrebbero i diritti acquisiti: come disposto dai principi generali, sopra enunciati, della irretroattività delle norme e delle norme transitorie”.

“Un testo che rimane vago”, come sottolineano in una nota il presidente Federalberghi Trapani, Antonio Marino, e Saverio Panzica, esperto di legislazione turistica e consulente di Federalberghi Trapani.

“Conseguentemente si desume – si legge nella nota di Federalberghi Trapani, la cui versione integrale è visibile cliccando – che coloro i quali, a loro autonomo giudizio, non intendessero adeguare le strutture, già esistenti e classificate alla data del D.A. n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, manterrebbero i diritti acquisiti, nel rispetto della disciplina sulle norme transitorie e della efficacia del principio della irretroattività delle norme”.

Tutti i nostri lettori che avessero dubbi o quesiti da porgere, potranno segnalarceli o tra i commenti alla news o inviando una mail a [email protected], e le risposte saranno fornite dagli stessi Panzica e Marino (nella foto).

Per leggere per intero la nota di Federalberghi Trapani clicca qui.

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