Generiche o infondate cause di forza maggiore non possono essere per una compagnia aerea motivo di giustificazione per la cancellazione di voli o di pesanti ritardi nei collegamenti. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Mascalucia, Giuseppe Dibilio, che ha condannato Vueling al pagamento a favore di alcuni passeggeri dell’indennizzo previsto dai regolamenti dell’Unione Europea.
La vicenda, che risale a giugno dello scorso anno, vide coinvolti come passeggeri anche due dirigenti di Federconsumatori Catania: Salvo Nicosia e Daniele Di Grazia.
Per Nicosia, che la compagnia aerea aveva rifiutato di “ri-proteggere” su un volo di un’altra compagnia in partenza da Roma, propose poi un accordo transattivo facendosi carico di tutte le spese che erano state sostenute dal passeggero. Il non soddisfacimento della richiesta del passeggero, per una spesa di 130 euro, alla compagnia ne costò quindi 770, comprese le spese legali.
Per Di Grazia, in partenza da Catania, si è arrivati invece al processo.
A propria discolpa la Vueling aveva giustificato la sua inadempienza imputandola all’incendio che, a Fiumicino, comportò la temporanea chiusura del Terminal 3. Ma il giudice non ha ritenuto che la chiusura del Terminal 3 potesse costituire una giustificazione in favore della compagnia aerea, anche perché l’incendio si era verificato circa un mese prima.
“Il pronunciamento del giudice – sottolinea Federconsumatori – segna sicuramente un momento importante per la tutela del consumatore nei rapporti con le compagnie aeree: viene infatti definito in maniera inequivocabile il concetto di ‘causa di forza maggiore’, troppo spesso abusato dalle compagnie aeree, per giustificare le loro inadempienze, derivanti, spesso, da negligenza o semplice disorganizzazione”.