Luci e ombre sulla nuova disciplina delle strutture ricettive


(di Saverio Panzica, esperto di legislazione turistica) Bisogna riconoscere al Presidente della V Commissione dell’ARS “Cultura, Formazione e Lavoro” Fabrizio Ferrara che il testo iniziale, drammaticamente incoerente con la disciplina di settore vigente, ha saputo coordinare i lavori per la predisposizione finale di un testo, abbastanza, valido. Sicuramente, avere inserito tutte le tipologie turistico ricettive nella L.R. n.6/2025, rappresenta una utile guida per coloro i quali intendono avviare e gestire strutture turistico ricettive.

Purtroppo, come più volte da me evidenziato, la norma regionale ha invaso nel contesto delle LOCAZIONI TURISTICHE le competenze statali. Infatti, l’articolo 117 comma 2 della Costituzione, tra le competenze esclusive dello Stato alla lettera L) ha incluso le LOCAZIONI che rientrano nella sfera giuridica dell’articolo 1571 e successivi del codice civile; della Legge 431/1998 che disciplina le locazioni private e dell’articolo 53 del Codice del turismo.

La Corte Costituzionale, dovrebbe pronunciare l’incostituzionalità dell’articolo 35 per violazione di competenze previste, appunto, dall’articolo 117 della Costituzione.

 

In proposito va preso atto che “Si inasprisce lo scontro sul nuovo Testo Unico del Turismo in Toscana. Federalberghi, che considera “un grave errore la ventilata impugnativa”, da parte del Ministero del turismo, e ribadisce pieno sostegno alla Regione, ha replicato Property Managers Italia: “Il Testo ha profili di illegittimità, l’impugnativa è sacrosanta”.

«In questa legge – nota Property Managers Italia – c’è un evidente sbilanciamento a favore delle strutture alberghiere. Assistiamo a un attacco contro gli affitti brevi, a tutto vantaggio degli hotel. Questo non aiuterà il turismo, ma penalizzerà chi offre servizi in modo professionale e regolamentato». La proposta di impugnativa quindi è sacrosanta e noi confidiamo che sia accolta».

 

Art. 7. Verifica della classificazione

Il dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, in ogni momento e comunque a seguito della trasmissione della SCIA di cui all’articolo 9 o delle comunicazioni di cui all’articolo 5, verifica d’ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura turistico-ricettiva corrispondenti alla classificazione autocertificata e qualora accerti che la struttura turistico-ricettiva possiede i requisiti per una classificazione inferiore a quella in essere procede alla rettifica della classificazione con provvedimento motivato da notificare all’interessato dandone altresì comunicazione al comune territorialmente competente.

IL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA DECIDE LA CATEGORIA RELATIVA ALLA CLASSIFICA IN QUANTO TALE SCELTA RIENTRA NELLA SFERA DELL LIBERTA’ D’IMPRESA AI SENSI DELL’ARTICOLO 41 DELLA COSTITUZIONE

 

Art. 25. Case e appartamenti per vacanze

Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari ad uso residenziale composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente anche in forma imprenditoriale per il soggiorno dei turisti con contratti non superiori a tre mesi consecutivi con il medesimo soggetto.

 

UNIONE EUROPEA -REGOLAMENTO (UE) n. 692/2011-e modificato da (EU) n. 1681/2019 ATTUATO DALL’ISTAT ATECO 2025 PER LE CASE PER VACANZE HA PREVISTO IL CODICE ATECO (ATTUALMENTE 55.20.51) CON IL 55.20.42. PERTANTO NON E’ POSSIBILE PREVEDERE CASE PER VACANZE NON IMPRENDITORIALI LA CUI NORMA DI RIFERIMENTO E’ LA LEGGE N. 431/1998.

 

Art. 32. Alloggi nautici diffusi

3. La segnalazione certificata di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal comune sulla base del modello regionale predisposto dal dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti. Nella dichiarazione sono indicati la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l’ubicazione. PERCHE’ NON INSERIRE IN “IMPRESA IN UN GIORNO”?

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