In merito all’articolo “Canone Rai, i conti non tornano: paga solo il 18% degli affitti brevi”, riceviamo e volentieri pubblichiamo la nota esplicativa di Saverio Panzica, esperto di legislazione turistica, in cui si evidenzia quali sono, in base alla normativa vigente, le strutture turistico ricettive soggette al pagamento del Canone Rai Speciale, soprattutto se lo sono le locazioni brevi-turistiche.
La polemica era cominciata dopo che Federaberghi aveva pubblicato un’indagine secondo cui solo il 18,3% degli affitti brevi che hanno un televisore (88.000 su 480.000) pagano il canone speciale. L’associazione degli albergatori stimava un’evasione in almeno 80 milioni di euro all’anno (vedi news).
“Devono pagare il canone d’abbonamento speciale – si legge nella nota di Panzica – coloro che detengono uno o più apparecchi radiofonici o televisivi in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.
Le norme che regolano il canone RAI sono pubblicate su http://www.canone.rai.it/speciali/ilcanonespeciali.aspx.
Le norme che disciplinano il canone RAI SPECIALE per le strutture turistico ricettive sono le seguenti:
1. RDL 21 febbraio 1938, n. 246 e D.L.Lt. 21 dicembre 1944, n. 458;
2. Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2000), art. 16 (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per i soggetti sotto indicati gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure”.
Categorie canone televisione: a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a 100: lire 10.000.000; b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di stanze inferiore a 100 e superiore a 25; residence turistico alberghiere con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: lire 3.000.000; c) alberghi con 5 stelle lusso e 5 stelle con un numero di stanze pari o inferiore a 25; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni a 3 stelle con un numero di televisori superiore a 10; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di 1ª e 2ª categoria, sportelli bancari: lire 1.500.000; d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a 10; pensioni e locande con 2 o 1 stella; campeggi con 2 o 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di 3ª e 4ª categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000; e) soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: lire 300.000.
2. Nel canone televisivo è compreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.
3. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI.
Secondo la RAI, gli affittacamere e i B&B rientrano nelle categorie “commerciali” che debbono pagare il canone “speciale”, riservato a chi detiene apparecchi “a fine di lucro”.
A supportare la tesi della RAI, che non esiste deroga per i B&B, è la nota del Ministero delle Comunicazioni del 19/11/2004, n. 0020677, che ha confermato l’obbligo di corrispondere il canone di abbonamento speciale.
In merito alla nota del Ministero delle Comunicazioni n. 0020677 del 19/11/2004, si ricorda che le “Sezioni Unite della Cassazione” (sentenze: 2/11/2007 n. 23031 – 9/1/2009 n. 237) affermano l’estraneità delle circolari ministeriali tra le fonti normative del nostro ordinamento: “esse costituiscono solo l’interpretazione “ufficiale” data dalla P.A. ad una determinata norma, e come tale assolutamente prive di efficacia vincolante, sia per i cittadini che per i giudici a tal punto che la circolare non vincola neppure l’Amministrazione emanante, né tanto meno gli uffici gerarchicamente subordinati”.
Come si evince dalla norma sopra citata e dalle sentenze della Cassazione non sono tenute al pagamento del CANONE RAI SPECIALE le seguenti tipologie ricettive aperte al pubblico non contemplate nella legge 23 dicembre 1999, n. 488:
• case/appartamenti per vacanze;
• bed and breakfast;
• agriturismi;
• case per ferie;
• ostelli della gioventù:
• rifugi alpini:
A maggior ragione non sono soggette al pagamento del CANONE RAI SPECIALE le locazioni turistiche.