sabato, 27 Aprile 2024

Cinque Terre Express, per Tar inammissibile ricorso su tariffe

Il Tar della Liguria ha dichiarato inammissibile il ricorso al Tar presentato nel 2018 da associazioni e operatori turistici delle Cinque Terre
per il caro-tariffe decise per i turisti loro clienti. Il ricorso era stato presentato contro Regione Liguria, come atto di opposizione alla deliberazione della giunta regionale del 2018 di affidamento diretto a Trenitalia per il periodo 2018/2032, per  il  servizio pubblico di trasporto ferroviario regionale e locale, con approvazione della relativa bozza del contratto di servizio.

Tra i ricorrenti, associazioni di
promozione turistica e di difesa dell’ambiente, operatori turistici operanti nelle Cinque Terre: si lamentavano che l’atto impugnato, volto a disciplinare il trasporto pubblico locale per quindici anni, “lungi dal migliorare il servizio e contribuire ad implementare l’offerta turistica”, avrebbe in realtà “peggiorato notevolmente la situazione in essere dal punto di vista organizzativo e incrementato significativamente i costi per gli utenti, con ricadute negative per le aziende dei deducenti e, in generale, per tutti gli operatori economici della zona”.

Il Tar ha dichiarato il ricorso “palesemente inammissibile, per difetto delle condizioni dell’azione costituite dalla legittimazione ad agire e dall’interesse diretto a ricorrere: i ricorrenti agiscono infatti, dichiaratamente, a tutela di un interesse collettivo, ovvero di quello dei potenziali utenti del servizio di trasporto pubblico ferroviario ligure e, specificamente, della porzione di servizio e della correlativa organizzazione tariffaria” nel  territorio delle Cinque Terre.

“Non viene dunque in rilievo un interesse proprio dei ricorrenti che, in quanto residenti e/o aventi sede nelle Cinque Terre, non sono neppure soggetti alla tariffa contestata – prosegue il Tar – ma un interesse soltanto indiretto, riflesso di una posizione giuridica che farebbe capo – il condizionale è d’obbligo – ai potenziali clienti dei ricorrenti, integrando propriamente un diritto “altrui””.

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